COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Societa’ A.S.D. RIVAROLESE 2009 avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 21.10.2010 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla gara VDA CHARVENSOD – RIVAROLESE 2009 del 17.10.2010, Campionato Prima Categoria Girone C.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 28 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Societa’ A.S.D. RIVAROLESE 2009 avverso le decisioni del Giudice Sportivo
pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 21.10.2010 del Comitato Regionale Piemonte e
Valle D’Aosta, in relazione alla gara VDA CHARVENSOD – RIVAROLESE 2009 del
17.10.2010, Campionato Prima Categoria Girone C.
La società A.S.D. Rivarolese 2009 con il reclamo trasmesso tramite raccomandata in data
21.10.2010 si duole della inibizione sino al 20 novembre.2010 inflitta dal Giudice Sportivo al
proprio allenatore MORO Marco ed al dirigente FRATTINI Simone in riferimento alla gara in
oggetto.
Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’ art. 45 comma 3 lettera b)
del Codice di Giustizia Sportiva. che fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente
esecutivi contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad
un mese”.
Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :
- di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;
- di disporre l’addebito alla società A.S.D. RIVAROLESE 2009 della relativa tassa reclamo
di € 130,00 che non risulta versata.
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