COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Societa’ U.S.D. QUARGNENTO. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 05.10.2010 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara QUARGNENTO – CVR 2005 del 03.10.2010, Campionato Prima Categoria Girone D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 28 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Societa’ U.S.D. QUARGNENTO. avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 05.10.2010 del Comitato Regionale Piemonte e
Valle d’Aosta, in relazione alla gara QUARGNENTO – CVR 2005 del 03.10.2010, Campionato
Prima Categoria Girone D
La società USD Quargnento ha proposto ricorso avverso il provvedimento disciplinare a carico del
proprio giocatore sig. RAVERA Matteo colpito dal provvedimento disciplinare di squalifica per sei
gare effettive in riferimento alla gara in oggetto disputatasi in data 03.10.2010 .
Il reclamo non viene preso in esame in quanto ai sensi dell’ art. 46 comma 4 del Codice di
Giustizia Sportiva è stato inviato tramite posta raccomandata in data 13 ottobre 2010 e pertanto
oltre il settimo giorno successivo al 05 ottobre 2010, data di pubblicazione del comunicato n. 26
con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
Pertanto la Commissione Disciplinare Territoriale delibera :
- di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;
- di disporre l’addebito alla società U.S.D. QUARGNENTO. l’ammontare della relativa tassa
reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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