COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Societa’ U.S.D. QUARGNENTO. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 05.10.2010 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara QUARGNENTO – CVR 2005 del 03.10.2010, Campionato Prima Categoria Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Societa’ U.S.D. QUARGNENTO. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 05.10.2010 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara QUARGNENTO – CVR 2005 del 03.10.2010, Campionato Prima Categoria Girone D La società USD Quargnento ha proposto ricorso avverso il provvedimento disciplinare a carico del proprio giocatore sig. RAVERA Matteo colpito dal provvedimento disciplinare di squalifica per sei gare effettive in riferimento alla gara in oggetto disputatasi in data 03.10.2010 . Il reclamo non viene preso in esame in quanto ai sensi dell’ art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva è stato inviato tramite posta raccomandata in data 13 ottobre 2010 e pertanto oltre il settimo giorno successivo al 05 ottobre 2010, data di pubblicazione del comunicato n. 26 con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. Pertanto la Commissione Disciplinare Territoriale delibera : - di dichiarare inammissibile il proposto ricorso; - di disporre l’addebito alla società U.S.D. QUARGNENTO. l’ammontare della relativa tassa reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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