COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.C.D. LUCENTO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara RIVER MOSSO – LUCENTO disputata il 9/10/10 nell’ambito del Campionato Juniores Regionali – Girone E. (C. U. n° 28 del 14/10/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.C.D. LUCENTO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara RIVER MOSSO – LUCENTO disputata il 9/10/10 nell’ambito del Campionato Juniores Regionali – Girone E. (C. U. n° 28 del 14/10/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta). Con il reclamo in oggetto, la A.C.D. LUCENTO contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo e contenute nel C.U. n° 28 del 14/10/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti risultante da un rapporto arbitrale inesatto e chiede che venga ridotta la squalifica per OTTO gare effettive inflitta al proprio calciatore DIARRASSOUBA Abou. In particolare, la Società reclamante nega che il proprio giocatore, a seguito della sua espulsione per doppia ammonizione, abbia sputato addosso ad un avversario, ma asserisce che lo stesso avrebbe indirizzato lo sputo verso il pubblico, reo di aver urlato nei suoi confronti pesanti insulti di carattere razziale protrattisi per l’intero svolgimento della gara RIVER MOSSO – LUCENTO, disputata il 9/10/10 nell’ambito del Campionato Juniores Regionali - Girone E. La Società reclamante fa rilevare che il giocatore suddetto, di nazionalità ivoriana, aveva segnato un gol per la propria squadra al primo minuto di gioco e, successivamente, ogni sua giocata veniva accompagnata da pesanti cori razziali da parte del pubblico di casa, tanto da indurre alcune mamme di giocatori del LUCENTO ad intervenire nei confronti dei facinorosi. Al termine della gara, il giocatore, accompagnato dal proprio allenatore, si recava nello spogliatoio dell’arbitro per chiedere scusa per il proprio comportamento. Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non possono trovare pieno accoglimento e l’episodio in questione è certamente da stigmatizzare. D’altro canto, occorre anche considerare il particolare stato emotivo nel quale si trovava il giocatore DIARRASSOUBA Abou, certamente esasperato dagli insulti rivoltigli dagli avversari e da una parte del pubblico. Per questi motivi, il reclamo merita un parziale accoglimento, unicamente in ordine alla congruità della sanzione adottata e, pertanto, la Commissione disciplinare territoriale DELIBERA di ridurre a CINQUE gare effettive la squalifica inflitta al giocatore DIARRASSOUBA Abou, disponendo, altresì, la restituzione della tassa di reclamo di € 130,00 che è stata versata dalla Società LUCENTO all’atto della presentazione del reclamo.
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