COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società GAR REBAUDENGO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 27 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta dell’8.10.2010 in riferimento alla gara USD GAR REBAUDENGO – DON BOSCO ALESSANDRIA valida per il Torneo Regionale Cadetti

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società GAR REBAUDENGO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 27 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta dell’8.10.2010 in riferimento alla gara USD GAR REBAUDENGO – DON BOSCO ALESSANDRIA valida per il Torneo Regionale Cadetti Con il ricorso in oggetto la Società USD GAR REBAUDENGO censura il provvedimento del G.S. con il quale ha sanzionato le ricorrente con la perdita della gara (oltre alle altre sanzioni previste dal C.G.S, ma non impugnate) in quanto a seguito dei provvedimenti disciplinari adottati dal direttore di gara nei confronti dei propri giocatori, rimaneva con solo SEI giocatori in campo. Il ricorso è fondato e va accolto. Erra infatti il G.S. nel suo provvedimento nel ritenere che, a seguito dei provvedimenti di espulsione adottati dall’arbitro nei confronti dei giocatori della società ricorrente, questa non avesse più il numero minimo di giocatori per proseguire la gara ai sensi dell’art. 73 comma 2 N.O.I.F. E’ pur vero che sono stati espulsi ben 5 giocatori della REBAUDENDO, ma uno di questi, ovvero il n.15, LEOCATA Marco, è stato espulso dalla panchina e non dal campo. Pertanto, all’esito delle espulsioni, i giocatori della società REBAUDENGO rimasti in campo erano 7 (ovvero Ponzin, Gianmalva, Improta, Farhane, Giannoni, Pagani e Mobila) in numero cioè sufficiente per la prosecuzione della gara. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il ricorso, annullando la sanzione della perdita della gara inflitta alla società GAR REBAUDENGO e dispone la ripetizione della gara GAR REBAUDENGO – DON BOSCO ALESSANDRIA. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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