COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. CITTA’ DI BAVENO 1908 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 17 del 14.10.2010 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola, in relazione alla gara CITTA’ DI BAVENO 1908 – BORROMEO VERGANTE disputata in data 10.10.2010, Campionato di Provinciale Giovanissimi

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 28 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. CITTA’ DI BAVENO 1908 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 17 del 14.10.2010 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola, in relazione alla gara CITTA’ DI BAVENO 1908 – BORROMEO VERGANTE disputata in data 10.10.2010, Campionato di Provinciale Giovanissimi Con ricorso inviato in data 16.10.2010 la Società CITTA’ DI BAVENO 1908 si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore ZANONI Lorenzo e ne chiede la riduzione. La società ricorrente sostiene che i fatti descritti nel provvedimento sono eccessivamente penalizzanti nei confronti del proprio tesserato il quale si sarebbe limitato a divincolarsi mentre era trattenuto, a gioco fermo, da un avversario che gli impediva di scattare verso l’area. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la condotta dello ZANONI colto all’atto di sferrare un pugno ad un avversario a gioco fermo. Non v’è motivo di dubitare che il motivo scatenante il gesto violento vada ricondotto all’azione irregolare del malcapitato, tuttavia neppure in questo caso può essere giustificata una condotta violenta. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, corrispondente all’entità minima prevista dall’ordinamento sportivo per i fatti violenti, tiene già conto della giovane età del calciatore e di tutte le altre circostanze evidenziate nel reclamo e, pertanto, merita piena conferma. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società CITTA’ DI BAVENO 1908 dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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