COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. DOMODOSSOLA avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara DOMODOSSOLA – BRIGA disputata il 17/10/10 nell’ambito del Campionato di Promozione-Girone A. (C.U. n° 29 del 21/10/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla A.S.D. DOMODOSSOLA avverso le deliberazioni del Giudice
sportivo in riferimento alla gara DOMODOSSOLA – BRIGA disputata il 17/10/10 nell’ambito
del Campionato di Promozione-Girone A. (C.U. n° 29 del 21/10/10 del Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta).
Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. DOMODOSSOLA, dopo aver contestato le decisioni assunte
dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 29 del 21/10/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle
d’Aosta, conclude chiedendo unicamente l’annullamento dell’ammenda di € 800,00 e la riduzione
della squalifica fino al 31/12/10 inflitta all’allenatore CHIELLO Alessandro.
La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento dal
Giudice sportivo è basata su una ricostruzione dei fatti riportata in modo inesatto dall’arbitro che ha
diretto la gara DOMODOSSOLA – BRIGA, disputata il 17/10/10 nell’ambito del Campionato di
Promozione-Girone A, mentre ritiene di poter attribuire lo stato di tensione che ha caratterizzato lo
svolgimento della gara alla scarsa serenità dell’arbitro stesso.
Nel suo minuzioso e puntuale supplemento di rapporto il direttore di gara riferisce che, al 47° del
secondo tempo, assegnava al BRIGA un calcio di rigore a seguito dell’atterramento in area di
rigore del giocatore KWARTENG Jhon Oduro da parte di un giocatore del DOMODOSSOLA.
Dopo la trasformazione del calcio di rigore il pubblico di casa cominciava ad inveire contro il
suddetto calciatore di colore con pesanti cori razzisti eseguiti perfino con un megafono.
Al termine della partita, mentre la terna si recava negli spogliatoi, veniva fatta oggetto di pesanti
insulti, minacce e vari sputi che attingevano l’arbitro al volto e sui capelli, senza che i dirigenti locali
intervenissero, anzi l’allenatore CHIELLO Alessandro ed il massaggiatore BACRINA Marco del
DOMODOSSOLA, già precedentemente espulsi, rientravano in campo aizzando la folla.
Mentre la terna era negli spogliatoi i tifosi non desistevano dalle proteste, anzi, dopo aver rotto un
vetro del bagno, uno di essi urlava frasi offensive e continuava a sputare attraverso l’apertura della
finestra.
Visto l’atteggiamento passivo dei dirigenti di casa, l’arbitro si vedeva costretto a richiedere
l’intervento della forza pubblica, che, sopraggiunta sul posto, a fatica riusciva a sottrarre la terna da
un vero assalto da parte di un centinaio di tifosi.
Le contestazioni, genericamente avanzate, contrastando in maniera netta con la ricostruzione dei
fatti operata dal direttore di gara nel proprio puntuale e circostanziato rapporto, che costituisce
piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono
essere disattese.
Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, ritenendo incensurabile la decisione
impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione
adottata dal Giudice sportivo,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla A.S.D. DOMODOSSOLA, perché non versata e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica fino al 31/12/10 inflitta all’allenatore CHIELLO Alessandro e l’ammenda con diffida di €
800,00 alla A.S.D. DOMODOSSOLA.
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