COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 18 del 21.10.2010 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara GIOVANILE CENTALLO – VILLANOVETTA disputata in data 17.10.2010, Campionato di II Categoria Girone O
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 avverso decisione del Giudice
Sportivo inclusa in C.U. n. 18 del 21.10.2010 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in
relazione alla gara GIOVANILE CENTALLO – VILLANOVETTA disputata in data 17.10.2010,
Campionato di II Categoria Girone O
Con ricorso inviato in data 26.10.2010 la Società GIOVANILE CENTALLO si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore
ARIAUDO Alex e ne chiede la riduzione.
La società ricorrente sostiene che i fatti descritti nel provvedimento sono eccessivamente
penalizzanti nei confronti del proprio tesserato, il quale si sarebbe limitato a manifestare civilmente
il suo dissenso rispetto all’operato dell’arbitro rimproverandogli una direzione di gara a senso unico
allo scopo di favorire gli avversari..
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso le espressioni
ingiuriose rivolte dall’ARIAUDO al direttore di gara in seguito all’espulsione avvenuta per somma di
ammonizioni.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo corrisponde all’entità minima prevista dall’art. 19 comma 4
lett. a) cui deve essere aggiunta la squalifica per una gara conseguente all’espulsione avvenuta in
ragione della doppia ammonizione rimediata dal giocatore nella partita.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società GIOVANILE CENTALLO dichiarando la medesima tenuta al pagamento
della relativa tassa che non risulta versata
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