COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. S.O.M.S. VALMADONNA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara MOLINESE – S.O.M.S. VALMADONNA disputata il 2/10/10 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone O. (C.U. N° 18 del 14/10/10 della Delegazione Provinciale di Alessandria).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. S.O.M.S. VALMADONNA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara MOLINESE – S.O.M.S. VALMADONNA disputata il 2/10/10 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone O. (C.U. N° 18 del 14/10/10 della Delegazione Provinciale di Alessandria). La A.S.D. S.O.M.S. VALMADONNA ha proposto rituale e tempestivo ricorso avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, in riferimento alla gara MOLINESE – S.O.M.S. VALMADONNA disputata il 2/10/10 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone O, contenute nel C.U. n° 18 del 14/10/10 della Delegazione Provinciale di Alessandria. La Società reclamante, in particolare, lamenta l’eccessiva durata della squalifica, fino al 15/10/11, inflitta al proprio giocatore GRACI Marco, ritenendola abnorme in riferimento all’effettivo comportamento tenuto dallo stesso. La società reclamante, pur ammettendo e stigmatizzando il deprecabile gesto messo in atto dal proprio tesserato, lo attribuisce alla sua giovane età (17 anni) ed alla crisi sentimentale che sta attualmente preoccupando il calciatore. Inoltre, precisa che, al termine della gara, il pallone veniva calciato con stizza alla cieca e lo stesso colpiva involontariamente l’arbitro. La Commissione disciplinare territoriale esaminato il rapporto di gara dell’arbitro, il quale puntualmente riferisce che, a fine partita, il n° 14 del VALMADONNA, GRACI Marco, lanciava il pallone verso l’arbitro colpendolo alla testa ed in seguito lo spintonava, venendo poi fermato dai giocatori avversari; ritenuto, tuttavia, che il reclamo possa trovare accoglimento, limitatamente alla congruità della sanzione adottata, in considerazione dell’eccessiva durata della squalifica di un anno inflitta al giocatore e anche per il fatto che l’arbitro non ha fortunatamente lamentato alcuna conseguenza di carattere fisico; DELIBERA di fissare al 30/06/2011 il termine del periodo di squalifica inflitto al giocatore GRACI Marco, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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