COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. S.O.M.S. VALMADONNA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara MOLINESE – S.O.M.S. VALMADONNA disputata il 2/10/10 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone O. (C.U. N° 18 del 14/10/10 della Delegazione Provinciale di Alessandria).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla A.S.D. S.O.M.S. VALMADONNA avverso le deliberazioni del Giudice
Sportivo in riferimento alla gara MOLINESE – S.O.M.S. VALMADONNA disputata il 2/10/10
nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone O. (C.U. N° 18 del 14/10/10 della
Delegazione Provinciale di Alessandria).
La A.S.D. S.O.M.S. VALMADONNA ha proposto rituale e tempestivo ricorso avverso le decisioni
assunte dal Giudice Sportivo, in riferimento alla gara MOLINESE – S.O.M.S. VALMADONNA
disputata il 2/10/10 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone O, contenute nel C.U.
n° 18 del 14/10/10 della Delegazione Provinciale di Alessandria.
La Società reclamante, in particolare, lamenta l’eccessiva durata della squalifica, fino al 15/10/11,
inflitta al proprio giocatore GRACI Marco, ritenendola abnorme in riferimento all’effettivo
comportamento tenuto dallo stesso.
La società reclamante, pur ammettendo e stigmatizzando il deprecabile gesto messo in atto dal
proprio tesserato, lo attribuisce alla sua giovane età (17 anni) ed alla crisi sentimentale che sta
attualmente preoccupando il calciatore.
Inoltre, precisa che, al termine della gara, il pallone veniva calciato con stizza alla cieca e lo stesso
colpiva involontariamente l’arbitro.
La Commissione disciplinare territoriale
esaminato il rapporto di gara dell’arbitro, il quale puntualmente riferisce che, a fine partita,
il n° 14 del VALMADONNA, GRACI Marco, lanciava il pallone verso l’arbitro colpendolo
alla testa ed in seguito lo spintonava, venendo poi fermato dai giocatori avversari;
ritenuto, tuttavia, che il reclamo possa trovare accoglimento, limitatamente alla congruità
della sanzione adottata, in considerazione dell’eccessiva durata della squalifica di un anno
inflitta al giocatore e anche per il fatto che l’arbitro non ha fortunatamente lamentato alcuna
conseguenza di carattere fisico;
DELIBERA
di fissare al 30/06/2011 il termine del periodo di squalifica inflitto al giocatore GRACI Marco, nulla
disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società
reclamante.
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