COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.S. LA CERVO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 16 della Delegazione Provinciale di Biella del 14.10.2010 in riferimento alla gara GAGLIANICO – LA CERVO del 10.10.2010 valida per il Campionato di II categoria
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società A.S. LA CERVO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata
sul comunicato ufficiale n. 16 della Delegazione Provinciale di Biella del 14.10.2010 in
riferimento alla gara GAGLIANICO – LA CERVO del 10.10.2010 valida per il Campionato di II
categoria
Con il ricorso in oggetto la Società LA CERVO impugna le decisioni di natura disciplinare adottate
dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri giocatori e tesserati in relazione alla gara
GAGLIANICO – LA CERVO del 10.10.2010.
Il ricorso non merita di essere accolto.
Anzitutto non è di agevole lettura in quanto manoscritto ed in esso non si chiarisce quali sanzioni si
intendano impugnare e quali no, essendo plurimi i provvedimenti disciplinari del G.S. relativi alla
gara in questione.
In secondo luogo e generico e si limita a proporre, per quello che si è compreso, una lettura dei
fatti volta diversa, limitandosi a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non
si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati
in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso
descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.35 C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva.
Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse
non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro,
preciso e circostanziato.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso.
Pone a carico della ricorrente la tassa di reclamo pari a Euro 130,00 che non risulta versata
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