COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.S. LA CERVO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 16 della Delegazione Provinciale di Biella del 14.10.2010 in riferimento alla gara GAGLIANICO – LA CERVO del 10.10.2010 valida per il Campionato di II categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.S. LA CERVO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 16 della Delegazione Provinciale di Biella del 14.10.2010 in riferimento alla gara GAGLIANICO – LA CERVO del 10.10.2010 valida per il Campionato di II categoria Con il ricorso in oggetto la Società LA CERVO impugna le decisioni di natura disciplinare adottate dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri giocatori e tesserati in relazione alla gara GAGLIANICO – LA CERVO del 10.10.2010. Il ricorso non merita di essere accolto. Anzitutto non è di agevole lettura in quanto manoscritto ed in esso non si chiarisce quali sanzioni si intendano impugnare e quali no, essendo plurimi i provvedimenti disciplinari del G.S. relativi alla gara in questione. In secondo luogo e generico e si limita a proporre, per quello che si è compreso, una lettura dei fatti volta diversa, limitandosi a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.35 C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso. Pone a carico della ricorrente la tassa di reclamo pari a Euro 130,00 che non risulta versata
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