COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.C. SALUZZO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 18 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 21.10.2010 in riferimento alla gara SAVIGLIANESE – SALUZZO del 17.10.2010 valida per il Campionato Giovanissimi – Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società A.C. SALUZZO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata
sul comunicato ufficiale n. 18 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 21.10.2010 in
riferimento alla gara SAVIGLIANESE - SALUZZO del 17.10.2010 valida per il Campionato
Giovanissimi – Girone B
Con il ricorso in oggetto la Società SALUZZO lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal
Giudice Sportivo al proprio giocatore Eljan PRECI (squalifica per quattro gare).
Il materiale istruttorio in atti, costituito da rapporto arbitrale e supplemento, non consente di
mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S.
L’unico punto da affrontare, infatti, è relativo all’entità della sanzione inflitta.
D’altra parte le osservazioni difensive, tendenti a fornire una descrizione fattuale diversa, non
meritano alcun pregio in quanto inidonee a superare quanto descritto nel rapporto arbitrale (in
particolare nel suo supplemento).
Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e
proporzionata alla gravità del fatto contestato.
Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di
giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo.
Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva.
I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto.
Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso
di specie si può ridurre la sanzione inflitta a PRECI Eljan e ciò anche in osservanza del principio di
equità ed omogeneità al fine di evitare incomprensibili sperequazioni rispetto a casi
precedentemente trattati.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 18
del 21.10.2010 della Delegazione Provinciale di Cuneo, delibera di ridurre a tre gare la squalifica
inflitta al giocatore PRECI Eljan
Conferma nel resto.
Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata
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