COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.C. STRAMBINESE avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara STRAMBINESE – AYGREVILLE disputata il 24/10/10 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone A. (C.U. n° 30 del 28/10/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 11 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla A.C. STRAMBINESE avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in
riferimento alla gara STRAMBINESE – AYGREVILLE disputata il 24/10/10 nell’ambito del
Campionato di Eccellenza – Girone A. (C.U. n° 30 del 28/10/10 del Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta)
Con il tempestivo reclamo in oggetto, la A.C. STRAMBINESE contesta le decisioni assunte dal
Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 30 del 28/10/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle
d’Aosta, e si duole dell’eccessiva durata della squalifica, per QUATTRO gare effettive, inflitta al
proprio giocatore VERLEZZA Fabio, di quella fino al 31/12/10 inflitta al proprio massaggiatore
CHERUBINI Cristian, nonché per l’esosità dell’ammenda di € 500,00 comminata alla società.
La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento dal
Giudice sportivo è basata su una ricostruzione dei fatti riportata in modo inesatto dall’arbitro che ha
diretto la gara STRAMBINESE – AYGREVILLE, disputata il 24/10/10 nell’ambito del Campionato di
Eccellenza – Girone A, e chiede la riduzione della squalifica per il proprio giocatore, la riduzione
dell’ammenda per la società, nonché la revoca della squalifica del massaggiatore.
Per quanto attiene il calciatore VERLEZZA Fabio, la società cerca di giustificare la spinta dallo
stesso operata contro l’arbitro attribuendola ad un gesto involontario, mentre il direttore di gara
riferisce che il suddetto, al termine della partita, gli urlava contro delle fasi offensive e lo
spintonava.
Riguardo al comportamento del pubblico, definito deplorevole dalla stessa società reclamante, la
stessa cerca di minimizzare l’accaduto facendo presente che la terna non ha richiesto l’intervento
della forza pubblica, mentre l’arbitro riferisce che all’uscita dal terreno di gioco veniva raggiunto da
diversi sputi e colpito da una pietra lanciata dai tifosi della STRAMBINESE.
Riguardo al massaggiatore, CHERUBINI Cristian, che, a detta dell’arbitro, interveniva
spintonandolo e togliendogli il cartellino rosso che stava per mostrare al calciatore VERLEZZA
Fabio, la società reclamante attribuisce il gesto al dirigente accompagnatore MOSCHETTA
Alessandro e non al massaggiatore e chiede un confronto con il direttore di gara per chiarire la
vicenda.
Le contestazioni, genericamente avanzate e non supportate da alcun riscontro probatorio,
contrastando in maniera netta con la ricostruzione dei fatti operata dall’arbitro nel proprio puntuale
e circostanziato rapporto, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese, così come non può trovare
accoglimento la richiesta di confronto con il direttore di gara per l’espresso divieto previsto dal
punto n° 5 dell’art. 34 del C.G.S.
Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, dopo aver interpellato per mero
scrupolo il direttore di gara, il quale ha ribadito di aver individuato senza ombra di dubbio nel
massaggiatore CHERUBINI Cristian la persona che gli ha strappato di mano il cartellino, ritenendo
incensurabili le decisioni impugnate, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla
congruità delle sanzioni adottate dal Giudice sportivo,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla A.C. STRAMBINESE, perché non versata e, conseguentemente,
CONFERMA
1. la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta al giocatore VERLEZZA Fabio;
2. la squalifica fino al 31/12/10 inflitta al massaggiatore CHERUBINI Cristian;
3. la sanzione dell’ammenda di € 500,00 comminata nei confronti della A.C. STRAMBINESE.
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