COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. SAN ROCCO AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INCLUSA IN C.U. N° 29 DEL 21/10/2010 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA IN RELAZIONE ALLA GARA ARBORIO – SAN ROCCO DISPUTATA IN DATA 17/10/2010, CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. SAN ROCCO AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INCLUSA IN C.U. N° 29 DEL 21/10/2010 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA IN RELAZIONE ALLA GARA ARBORIO – SAN ROCCO DISPUTATA IN DATA 17/10/2010, CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE B Con ricorso inviato in data 27/10/2010 la Società U.S.D. SAN ROCCO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società medesima con la punizione sportiva della perdita della gara e con l’ammenda di € 200,00, il calciatore MEDICI Nicholas con la squalifica per otto gare effettive, il dirigente DE LUCIA Vincenzo con l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 20/11/2010 e chiede che venga disposta la ripetizione della gara nonché la revoca o riduzione delle altre sanzioni La Società ricorrente contesta il referto arbitrale sostenendo che il calciatore MEDICI Nicholas ha aggredito l’arbitro solo verbalmente, ma non fisicamente, limitandosi ad “additare” l’arbitro, venendo poi immediatamente allontanato dai dirigenti della propria Società. Viene altresì evidenziata l’irragionevolezza della decisione dell’arbitro di sospendere al termine del primo tempo regolamentare la gara, in quanto il “contesto concitato e acceso” descritto nel referto sarebbe stato prontamente sedato e l’ulteriore circostanza della presenza dei Carabinieri all’interno dell’impianto avrebbe dovuto rendere infondato il timore per la propria incolumità che ha spinto l’arbitro a sospendere anzitempo la gara. La Società, inoltre, contesta in maniera assoluta che propri tesserati, con volti coperti da sciarpe, abbiano rivolto all’arbitro, incitati dal Dirigente DE LUCIA Vincenzo, un applauso collettivo denigratorio, per poi riprendere con gravi insulti e minacce. A detta della Società, ci sarebbe stato solo un applauso ironico da parte di alcuni. All’udienza del 5.11.2010, il Presidente della SAN ROCCO, sentito da questa Commissione per averne fatto richiesta, ha ribadito il contenuto del ricorso e, pur ammettendo che condotta del MEDICI è sicuramente meritevole di sanzione, ha rimarcato che la situazione non era di gravità tale da mettere in pericolo l’incolumità dell’arbitro e da sospendere la gara. Il ricorso va, in parte, accolto. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie il rapporto del direttore di gara riferisce in modo puntuale e preciso della condotta del MEDICI che, al termine del primo tempo, nel corridoio degli spogliatoi, dopo avere attinto l’arbitro con una spinta che lo mandava a sbattere contro il muro procurandogli lieve dolore, tentava nuovamente e reiteratamente di avventarsi contro il medesimo insultandolo e minacciandolo, non riuscendo nel proprio intento per il pronto intervento degli astanti, finchè veniva trascinato da quattro persone fuori del locale. Analogamente precise sono le motivazioni poste a fondamento della decisione di sospendere la gara, di cui si dirà in seguito, nonchè la descrizione di quanto accaduto all’uscita degli spogliatoi ove alcuni tesserati del SAN ROCCO, incitati dal dirigente DE LUCIA, insultavano l’arbitro. In base a quanto descritto, meritano piena conferma sia l’inibizione inflitta al DE LUCIA, sia l’ammenda inflitta alla Società mentre, a norma dell’art. 36 comma 3 C.G.S., va sensibilmente aumentata l’entità della squalifica inflitta al MEDICI. Il Presidente della SAN ROCCO ha chiarito che il giocatore rimproverava all’arbitro la concessione di una punizione inesistente a favore degli avversari da cui sarebbe nata la rete segnata dai medesimi. La futilità del motivo che ha scatenato l’aggressione, l’insistenza e la furia violenta espresse nel reiterato tentativo di colpire il malcapitato direttore di gara ed il luogo prescelto per la realizzazione dell’azione portano a ritenere il MEDICI soggetto particolarmente pericoloso per l’incolumità dei partecipanti e per il sereno svolgimento delle gare, il che giustifica un suo allontanamento dai campi di calcio fino a tutto il 30.6.2011. Infine, l’arbitro ha fondato la decisione di sospendere la gara sul proprio sconforto emotivo provocato dal turbamento ed inquietudine conseguenti al contesto concitato ed acceso realizzatosi nel corso del tentativo di aggressione da parte del MEDICI. Pur rispettando il diritto del direttore di gara di provare timore ed apprezzando la sincerità e la capacità di rilevare e valutare le proprie condizioni emotive per l’adeguato svolgimento del proprio incarico, si ritiene che l’esito di una gara che, sul campo, aveva avuto regolare svolgimento, in assenza di fatti che obiettivamente ne impediscano o rendano pericolosa la prosecuzione, non possa essere deciso “a tavolino”. Nel caso di specie, il dolore conseguente all’impatto della spalla contro il muro viene definito “lieve”; il MEDICI è stato, seppure a fatica, allontanato e messo in condizione di non nuocere; non viene indicata alcuna circostanza da cui obiettivamente desumere ostacoli o controindicazioni alla prosecuzione della gara, ovviamente decorso il tempo di intervallo tra il primo ed il secondo tempo, durante il quale la concitazione avrebbe potuto ulteriormente sedare. Pertanto, a norma dell’art. 17 comma 4 C.G.S. si ritiene opportuno disporre la ripetizione della gara indicata in oggetto. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DISPONE la ripetizione della gara ARBORIO – SAN ROCCO AUMENTA la sanzione inflitta a carico del calciatore MEDICI Nicholas squalificando il medesimo fino al 30.6.2011. Rigetta nel resto il ricorso. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata
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