COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.S.D. AZZURRA V.C.O. avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 28 del 14.10.2010 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara AZZURRA V.C.O. – CAPRIE GREEN CLUB CSA disputata in data 10.10.2010, Campionato Femminile Serie D.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.S.D. AZZURRA V.C.O. avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 28 del 14.10.2010 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara AZZURRA V.C.O. – CAPRIE GREEN CLUB CSA disputata in data 10.10.2010, Campionato Femminile Serie D. Con ricorso inviato in data 20.10.2010 la Società AZZURRA V.C.O. si duole del provvedimento indicato in oggetto, nella parte in cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 30.6.2013 l’allenatore sig. GIBRONI Cristian nonchè ha dichiarato la Società tenuta al risarcimento all’arbitro dei danni fisici subiti e chiede la revoca o riduzione della squalifica inflitta al tesserato nonchè la revoca degli oneri a proprio carico La società ricorrente, dopo aver rimarcato l’inadeguatezza e la parzialità della direzione arbitrale, sostiene che il proprio allenatore, a fronte di una gomitata volontaria in pieno volto patita da una propria giocatrice, faceva ingresso in campo per prestarle soccorso chiedendo “energicamente” al direttore di gara l’assunzione di provvedimenti disciplinari. Per tutta risposta l’arbitro espelleva proprio il GIBRONI che, dopo aver soccorso la calciatrice e rammostrato all’arbitro gli effetti lesivi del colpo da essa ricevuto, insisteva nuovamente per l’adozione di provvedimenti disciplinari e, ricevuto un nuovo diniego, “dava una manata (non un violento pugno) sul mento” del direttore di gara il quale, senza lasciare intendere il benché minimo dolore, decretava la fine dell’incontro. All’udienza del 1.10.2010, sentito da questa Commissione per averne fatto richiesta, il Presidente della Società ribadiva il contenuto del reclamo precisando che sarebbe disponibile un filmato atto a documentare gli antefatti e nulla sarebbe dovuto all’arbitro stante l’assenza di lesioni; circostanza deducibile anche dalla notizia ricevuta di una puntuale ripresa delle proprie occupazioni nei giorni successivi al fatto. Il ricorso merita parziale accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il referto arbitrale è sufficientemente puntuale e preciso nel riportare il fatto che ha dato causa alle decisioni assunte e a nulla rileva che non siano stati riportati gli antefatti o le ragioni che hanno mosso l’allenatore dell’AZZURRA V.C.O. a porre in essere la scriteriata condotta descritta. A ben vedere, inoltre, la più analitica descrizione dell’episodio portata all’attenzione di questa Commissione, non solo non è per nulla incompatibile con quanto riferito nel rapporto del direttore di gara ma, in qualche modo, aggrava la posizione del GIBRONI. E’ pacifico, infatti, che ritenere un arbitraggio poco esperto ed eccessivamente tollerante rispetto alle scorrettezze commesse sul terreno di gioco, non autorizza nessuno, meno che mai un allenatore, ad entrare arbitrariamente in campo ed attentare così palesemente all’incolumità del direttore di gara. Anche gli effetti lesivi conseguenti al vile gesto come riportati dal certificato medico in atti sono compatibili sia con un pugno indirizzato al naso e non andato a segno, sia con una manata sul mento nonché con il mancato riscontro, da parte degli astanti, di perdite di sangue. Fermo restando il giudizio di gravità della condotta del GIBRONI e confermato l’onere risarcitorio a carico della Società ricorrente come stabilito dal Giudice di primo grado, si ritiene tuttavia che, avuto riguardo ai modesti effetti lesivi, l’entità della sanzione possa essere ridimensionata e ricondotta entro i normali parametri applicati da questa Commissione. La durata della squalifica viene, pertanto, rideterminata fino a tutto il 30.6.2012. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo della società AZZURRA V.C.O. RIDUCE La squalifica inflitta al sig. GIBRONI Cristian rideterminandone la durata fino a tutto il 30.6.2012. Conferma nel resto l’impugnata delibera. Nulla dispone in ordine al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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