COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società J STARS SRL SSD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 16 della Delegazione Provinciale di Torino del 14.10.2010 in riferimento alla gara J STARS – CBS del 2.10.2010 valida per il Campionato Allievi Fascia B Girone F
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 11 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società J STARS SRL SSD avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 16 della Delegazione Provinciale di Torino del
14.10.2010 in riferimento alla gara J STARS - CBS del 2.10.2010 valida per il Campionato
Allievi Fascia B Girone F
Con il ricorso in oggetto la Società J STARS chiede l’annullamento del provvedimento con il quale
il G.S. della Delegazione Provinciale di Torino sanzionava la J STARS con la perdita della gara in
questione, squalificava per un ulteriore gara il giocatore CARLUCCIO Lorenzo, inibiva sino al
22.11.2010 il signor DI MICELI Salvatore e applicava alla società l’ammenda di euro 25,00 per
posizione irregolare del giocatore CARLUCCIO Lorenzo, in quanto espulso nella gara precedente
PERTUSA BIGLIERI – J STARS del 25.9.2010.
La ricorrente lamenta il fatto che la decisione di far partecipare alla gara il giocatore CARLUCCIO
è stata presa nella assoluta consapevolezza della sua regolarità e ciò per due ragioni: anzitutto
perché il CARLUCCIO non era affatto stato espulso nella precedente gara con il PERTUISA
BIGLIERI ed in secondo luogo perché il Comunicato che riportava la sanzione della squalifica per
una gara del CARLUCCIO a seguito di espulsione, era stato pubblicato solo in data 7.10.2010
ovvero cinque giorni dopo la gara con la società CBS.
In altre parole, se il Comunicato fosse stato pubblicato prima della gara in esame, la ricorrente
sarebbe stata notiziata in tempo utile della squalifica, ancorchè errata, e avrebbe potuto agire di
conseguenza.
In ogni caso così non è stato; di qui la decisione di ricorrere nei termini sopra indicati, con invio di
copia del ricorso alla CBS, che non faceva pervenire controdeduzioni, e richiesta di audizione che
avveniva all’udienza del 29.10.2010.
Si è posta alla attenzione della Commissione la problematica del valore probatorio del rapporto del
direttore di gara atteso che si è contestata la validità di quello relativo alla gara con il PERTUSA
BIGLIERI in quanto, diversamente dal vero, riportava come espulso il CARLUCCIO.
A tutti è noto il dettato normativo di cui all’art.35 C.G.S. sul valore probatorio del rapporto ufficiale
di gara.
Nel caso in questione, però, il rapporto di gara si prestava a due sostanziali contestazioni: la prima
riguardante il momento della espulsione ed il secondo le motivazioni.
La genericità e parziale illogicità delle predette circostanze imponevano l’audizione del direttore di
gara all’esito della quale non risultava chiaro per quali motivi egli avesse deciso di espellere il
CARLUCCIO: nel rapporto aveva riportato che l’espulsione era dovuta alle continue ed insistenti
proteste del medesimo, mentre all’esordio della sua audizione, a precisa domanda della
Commissione, rispondeva che ricordava di avere “espulso il n.5 per un fallo di gioco”. Evidente la
contraddizione.
Occorre dire che, sin dalla prima lettura del rapporto in esame, appariva singolare che si fosse
adottato il più grave dei provvedimenti per “continue ed insistenti proteste” nei confronti di un
giocatore sino a quel momento nemmeno ammonito, e ciò anche a fronte del fatto che le altre
espulsioni (ben 4) erano state determinate da doppia ammonizione, gioco violento e bestemmia
ovvero risultavano logiche e giustificate.
Appariva altresì poco chiaro perché l’arbitro non ricordasse l’episodio alla luce del poco tempo
trascorso dalla gara (una ventina di giorni); d’altra parte egli rammentava altri particolari della
gara:“ricordo bene la gara in questione perché particolarmente nervosa”.
Così come non si comprendeva la debolezza del suo ricordo atteso che il giocatore espulso era il
capitano della J STARS ovvero l’unico partecipante alla gara facilmente individuabile e, tra l’altro,
espulso contemporaneamente alla ammonizione del compagno di squadra GOLLESSI, durante il
tempo di recupero con la propria squadra che conduceva per tre reti ad una.
Evidenziate le summenzionate contraddizioni, l’arbitro affermava di non essere in grado di fornire
una ragionevole spiegazione e, quindi, ammetteva con estrema onestà (e ciò va a suo credito) il
probabile errore e ciò sotto due profili: l’errata annotazione sul suo cartellino del provvedimento
adottato oppure l’errata compilazione del rapporto di gara avvenuta in un secondo momento sulla
base di quanto annotato sul cartellino. Concludeva, affermando di non poter escludere di avere
sbagliato nell’indicare come espulso il CARLUCCIO.
Preso atto di quanto sopra, di fronte a tale incertezza, si decideva di sentire il dirigente del
PERTUSA BIGILIERI responsabile per la gara con la J STARS il quale escludeva nel modo più
assoluto che il capitano della squadra avversaria fosse stato in qualche modo espulso. Ricordava
bene quali e quanti giocatori erano stati attinti dall’espulsione e ricordava , in particolare, il capitano
della J STAR perché resosi protagonista di due salvataggi determinanti sulla linea di porta al
termine della gara.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del reclamo da parte della società J
STARS, annulla la delibera del G.S. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16 del 14.10.2010 della
Delegazione Provinciale di Torino.
Dispone l’omologazione del risultato conseguito sul campo al termine della gara J STARS – CBS
del 2.10.2010 come di seguito specificato:
J STARS – CBS 5 - 1
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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