COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della A.S.D. COSASCA 04 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione provinciale Verbano Cusio Ossola n. 20 del 4.11.2010, con il quale veniva comminata la squalifica per cinque gare al giocatore MIGLIORATI Stefano (gara Agrano/Cosasca 04 del 31.10.2010-Campionato II categoria)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della A.S.D. COSASCA 04 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione provinciale Verbano Cusio Ossola n. 20 del 4.11.2010, con il quale veniva comminata la squalifica per cinque gare al giocatore MIGLIORATI Stefano (gara Agrano/Cosasca 04 del 31.10.2010-Campionato II categoria) Con il ricorso in oggetto la A.S.D. COSASCA 04 richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. MIGLIORATI Stefano, adducendo quale unica motivazione il fatto che la sanzione “appare ampiamente esagerata”. Questa Commissione, in assenza di elementi diversi dalla ricostruzione dei fatti come risultante dal rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva, non ritiene condivisibile l’affermazione della società ricorrente. Infatti l’arbitro ha riferito in modo inequivoco che, a seguito dei pesanti insulti rivoltigli dal giocatore e della conseguente notifica del provvedimento di espulsione, il sig. MIGLIORATI teneva un comportamento minaccioso ed aggressivo nei suoi confronti e veniva trattenuto a stento dai compagni di squadra che lo allontanavano e gli impedivano il compimento di gesti violenti. Non v’è dubbio pertanto che la gravità della condotta del giocatore MIGLIORATI Stefano giustifichi appieno l’entità della sanzione così come statuita dal Giudice Sportivo. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il ricorso della A.S.D. COSASCA 04, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata. Ricorso della Società SAMONE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 20 della Delegazione Provinciale di Aosta del 4.11.2010 in riferimento alla gara POSSAIN - SAMONE del 31.10.2010 valida per il Campionato di III categoria Con il ricorso in oggetto la Società SAMONE censura la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore PICARDI Pietro (squalifica per tre gare), chiedendone l’annullamento ovvero la riduzione. Il ricorso non merita di essere accolto. La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.35 C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso. Pone a carico della ricorrente la tassa di reclamo pari a Euro 130,00 che non risulta versata
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