COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. PRO VALVERSA avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara PRO VALVERSA – LE GRANGE disputata il 2/10/10 nell’ambito del Torneo Pulcini Vercelli 2002 – Girone F (C.U. n° 18 del 21/010/10 della Delegazione Provinciale di Vercelli)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 18 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla A.S.D. PRO VALVERSA avverso le decisioni del Giudice sportivo
in ordine alla gara PRO VALVERSA – LE GRANGE disputata il 2/10/10 nell’ambito del
Torneo Pulcini Vercelli 2002 – Girone F (C.U. n° 18 del 21/010/10 della Delegazione
Provinciale di Vercelli)
Con il reclamo in oggetto, presentato in data 3/11/10 alla Delegazione Provinciale di Vercelli e da questa
inviato per competenza al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, la U.S.D. PRO VALVERSA
contesta la inibizione fino al 10/01/11 inflitta al proprio dirigente VERONESE Igor dal Giudice sportivo, con
provvedimento pubblicato sul C.U. n° 18 del 21/10/10 della Delegazione Provinciale di Vercelli.
La Società reclamante ritiene iniqua la punizione inflitta al suddetto dirigente in relazione ai fatti attribuitigli e
contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la partita PRO VALVERSA – LE GRANGE, disputata
il 2/10/10 nell’ambito del Torneo Pulcini Vercelli 2002 – Girone F, in quanto gli stessi fatti sarebbero da
attribuire ad altro dirigente.
La Commissione disciplinare territoriale,
rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si intende impugnare, con
palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38 n° 2 del C.G.S.;
osservato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la trattazione del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata dalla
A.S.D. PRO VALVERSA e, conseguentemente,
CONFERMA
la inibizione fino al 10/01/11 inflitta al dirigente VERONESE Igor.
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