COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. PRO VALVERSA avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara PRO VALVERSA – LE GRANGE disputata il 2/10/10 nell’ambito del Torneo Pulcini Vercelli 2002 – Girone F (C.U. n° 18 del 21/010/10 della Delegazione Provinciale di Vercelli)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. PRO VALVERSA avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara PRO VALVERSA – LE GRANGE disputata il 2/10/10 nell’ambito del Torneo Pulcini Vercelli 2002 – Girone F (C.U. n° 18 del 21/010/10 della Delegazione Provinciale di Vercelli) Con il reclamo in oggetto, presentato in data 3/11/10 alla Delegazione Provinciale di Vercelli e da questa inviato per competenza al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, la U.S.D. PRO VALVERSA contesta la inibizione fino al 10/01/11 inflitta al proprio dirigente VERONESE Igor dal Giudice sportivo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 18 del 21/10/10 della Delegazione Provinciale di Vercelli. La Società reclamante ritiene iniqua la punizione inflitta al suddetto dirigente in relazione ai fatti attribuitigli e contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la partita PRO VALVERSA – LE GRANGE, disputata il 2/10/10 nell’ambito del Torneo Pulcini Vercelli 2002 – Girone F, in quanto gli stessi fatti sarebbero da attribuire ad altro dirigente. La Commissione disciplinare territoriale, rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si intende impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38 n° 2 del C.G.S.; osservato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la trattazione del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata dalla A.S.D. PRO VALVERSA e, conseguentemente, CONFERMA la inibizione fino al 10/01/11 inflitta al dirigente VERONESE Igor.
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