COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 25 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società Sportiva CASTAGNOLE PANCALIERI avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 20 del 04/11/10, Comitato Provinciale di Torino, nei confronti del tesserato COSTA Alberto (Gara Castagnole Pancalieri – Poirinese del 30/10/10, campionato Allievi
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 25 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società Sportiva CASTAGNOLE PANCALIERI avverso il provvedimento
adottato dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 20 del 04/11/10, Comitato Provinciale di
Torino, nei confronti del tesserato COSTA Alberto (Gara Castagnole Pancalieri - Poirinese
del 30/10/10, campionato Allievi
Con ricorso tempestivamente proposto la Società Sportiva A.S.D. Castagnole Pancalieri ha
impugnato la decisione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato, sig. Costa
Alberto, squalificato per quattro gare per aver sputato contro un avversario attingendolo.
A sostegno del reclamo la ricorrente evidenzia come la pesante sanzione inflitta al proprio
tesserato lo avrebbe ingiustamente penalizzato, ciò in quanto la reazione del Costa, a dire della
ricorrente soltanto “verbale”, sarebbe stata provocata dalla condotta del giocatore avversario che
nel rialzarsi da terra dopo un fallo di gioco, attingeva con uno sputo lo stesso Costa.
L’esame del referto arbitrale, fonte di prova privilegiata nella giustizia sportiva, smentisce la
ricostruzione offerta dalla ricorrente, in quanto il direttore di gara motiva chiaramente l’espulsione
del giocatore Costa perché questi rispondeva al gesto dell’avversario sputando a sua volta.
Se nessun dubbio residua in ordine alla condotta del Costa, diversa è l’opinione di questa
Commissione in ordine all’entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, che si ritiene
eccessiva, non essendo stata tenuta nella dovuta considerazione la grave provocazione
rappresentata dal gesto offensivo dell’avversario, dal quale il Costa veniva attinto con uno sputo
sul volto dopo un fallo di gioco.
Tale circostanza non può non rilevare ai fini di una differenziazione del trattamento sanzionatorio
tra i due giocatori, anche in considerazione del fatto che dal referto arbitrale emerge in modo
chiaro come lo sputo del Campanaro abbia attinto al volto il Costa, mentre non è dato sapere se lo
sputo del Costa abbia colpito l’avversario.
Tutto ciò considerato, la Commissione Disciplinare, pur stigmatizzando la condotta del giocatore,
ritiene che la sanzione inflitta al Costa dal Giudice Sportivo sia eccessiva in base ad una
valutazione complessiva del fatto e, pertanto,
d e l i b e r a
di ridurre da quattro a tre le giornate di squalifica inflitte al giocatore COSTA Alberto.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata
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