COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 02 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società DORMELLETTO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 18.11.2010 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara MOMO – DORMELLETTO del 31.10.2010, Campionato di Prima Categoria Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 02 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società DORMELLETTO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 18.11.2010 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara MOMO - DORMELLETTO del 31.10.2010, Campionato di Prima Categoria Girone A Con ricorso inviato in data 22.11.2010 la Società DORMELLETTO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha rigettato il reclamo da essa proposto disponendo la ripetizione della gara indicata in oggetto. La società ricorrente, previa ricostruzione degli eventi che hanno indotto il direttore di gara a constatare l’impossibilità dell’effettuazione della gara, ha sostenuto che, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, la società MOMO, in seguito alla richiesta dell’arbitro, ha immediatamente riconosciuto l’impossibilità di effettuare le operazioni di tracciatura del campo “non essendoci a disposizione l’attrezzatura necessaria presso il campo”. Si critica altresì la decisione del primo Giudice in quanto, ove confermata, lascerebbe “ampia autonomia decisionale alle Società sulla disputa degli incontri nei frequenti periodi di pioggia e maltempo. Copia del reclamo è stata regolarmente inviata alla controparte che ha inviato controdeduzioni in cui si ribadisce che, nell’occasione, le linee risultavano sbiadite e scolorite solo in alcune parti del campo in ragione delle copiose piogge del giorno precedente, documentate dai rilievi dell’A.R.P.A. e da articoli di giornale. Si è poi sottolineata l’impossibilità di ravvivare le linee sbiadite in quanto le vernici normalmente utilizzate si sarebbero immediatamente sciolte. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado ha avuto eccessivo riguardo per le giustificazioni addotte dalla società ospitante e non ha considerato che il referto arbitrale è puntuale e preciso nel rilevare l’inadeguatezza della segnatura del terreno di gioco che non permetteva l’individuazione delle linee e nel rilevare la mancanza di mezzi a disposizione per effettuare le operazioni e l’impossibilità di reperirli. Se è vero che l’arbitro medesimo individua la causa dell’inconveniente nella quantità di pioggia caduta, tuttavia il supplemento di rapporto inviato direttamente al Giudice Sportivo dà atto dell’idoneità delle condizioni del terreno di gioco a dare inizio alla gara. Pertanto, considerato che non risulta essere stato posto in essere da parte della società padrona di casa il benché minimo tentativo di adeguare la segnatura delle linee alle esigenze regolamentari, la mancata effettuazione della gara non può essere attribuita a cause di forza maggiore bensì alla responsabilità della società MOMO ATLETICO CALCIO. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, visto l’art. 17 comma 1 C.G.S., in accoglimento del reclamo della società DORMELLETTO APPLICA Alla società A.S.D. MOMO ATLETICO CALCIO la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: MOMO – DORMELLETTO 0 – 3 Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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