COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 02 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società U.S.D. LUSERNA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 18.11.2010 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara USAF FAVARI – LUSERNA disputata in data 14.11.2010, Campionato di Prima Categoria Girone F
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 02 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della società U.S.D. LUSERNA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo
inclusa in C.U. n. 37 del 18.11.2010 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in
relazione alla gara USAF FAVARI - LUSERNA disputata in data 14.11.2010, Campionato di
Prima Categoria Girone F
Con ricorso inviato in data 20.11.2010 la Società LUSERNA CALCIO si duole del provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore BENEDETTO
Davide e ne chiede la riduzione.
La società ricorrente non contesta il merito dell’espulsione ma nega che siano avvenute minacce ai
danni dell’arbitro.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo impeccabile il
preciso rapporto del direttore di gara che descrive la condotta del BENEDETTO, espulso per
doppia ammonizione, all’estrazione del cartellino rosso insultava l’arbitro e gli diceva che l’avrebbe
aspettato fuori.. Al termine della gara si tratteneva con fare minaccioso davanti alla porta dello
spogliatoio riservato al direttore di gara e veniva allontanato da un compagno di squadra.
Peraltro considerato che la squalifica per una giornata consegue alla doppia ammonizione
rimediata nel corso della gara, la condotta descritta è stata sanzionata con due soli turni di
squalifica che è il minimo previsto dall’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. per la condotta irriguardosa
nei confronti degli ufficiali di gara.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società LUSERNA CALCIO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della
relativa tassa che non risulta versata
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