COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 02 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. OVADA CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara SAVOIA FBC 1920 – OVADA CALCIO, disputata il 14/11/10 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone H. (C.U. n° 37 del 18/11/10 e n° 38 del 25//11/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 02 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla A.S.D. OVADA CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice
sportivo in riferimento alla gara SAVOIA FBC 1920 – OVADA CALCIO, disputata il 14/11/10
nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone H. (C.U. n° 37 del 18/11/10 e n° 38
del 25//11/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta)
Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. OVADA CALCIO contesta le decisioni assunte dal Giudice
sportivo in merito alla gara SAVOIA FBC 1920 – OVADA CALCIO disputata il 14/11/10 nell’ambito
del Campionato di Prima Categoria – Girone H, pubblicate sul C.U. n° 37 del 18/11/10 del
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, con “errata corrige” contenuta nel successivo C.U.
n° 38 del 25/11/10.
La società reclamante si duole, in particolare, dell’eccessiva durata della squalifica, fino al
18/12/10, inflitta dal giudice sportivo al proprio allenatore TAFURI Marco e ne chiede la riduzione.
La Commissione disciplinare territoriale,
- rilevato, preliminarmente, che il C.G.S. prevede, all’art. 45, comma 3, lett. b), la non
impugnabilità in alcuna sede dei provvedimenti disciplinari che comportino, fra l’altro, la
squalifica per i tecnici per un periodo di tempo fino ad un mese;
- osservato che il tempo intercorrente fra la data del 19/11/10, giorno successivo a quello
della pubblicazione del C.U. che riporta il provvedimento impugnato, data dalla quale
decorre la squalifica, come previsto dall’art. 22, comma 2 del C.G.S., ed il 18/12/10,
termine della squalifica, è pari ad un mese;
- considerato che la norma sopra richiamata non consente di prendere in esame il reclamo
proposto;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso in questione e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica fino al 18/12/10 inflitta all’allenatore TAFURI Marco, disponendo, altresì,
l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla A.S.D. OVADA
CALCIO perché non versata.
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