COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 02 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. OVADA CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara SAVOIA FBC 1920 – OVADA CALCIO, disputata il 14/11/10 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone H. (C.U. n° 37 del 18/11/10 e n° 38 del 25//11/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 02 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. OVADA CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara SAVOIA FBC 1920 – OVADA CALCIO, disputata il 14/11/10 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone H. (C.U. n° 37 del 18/11/10 e n° 38 del 25//11/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta) Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. OVADA CALCIO contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo in merito alla gara SAVOIA FBC 1920 – OVADA CALCIO disputata il 14/11/10 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone H, pubblicate sul C.U. n° 37 del 18/11/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, con “errata corrige” contenuta nel successivo C.U. n° 38 del 25/11/10. La società reclamante si duole, in particolare, dell’eccessiva durata della squalifica, fino al 18/12/10, inflitta dal giudice sportivo al proprio allenatore TAFURI Marco e ne chiede la riduzione. La Commissione disciplinare territoriale, - rilevato, preliminarmente, che il C.G.S. prevede, all’art. 45, comma 3, lett. b), la non impugnabilità in alcuna sede dei provvedimenti disciplinari che comportino, fra l’altro, la squalifica per i tecnici per un periodo di tempo fino ad un mese; - osservato che il tempo intercorrente fra la data del 19/11/10, giorno successivo a quello della pubblicazione del C.U. che riporta il provvedimento impugnato, data dalla quale decorre la squalifica, come previsto dall’art. 22, comma 2 del C.G.S., ed il 18/12/10, termine della squalifica, è pari ad un mese; - considerato che la norma sopra richiamata non consente di prendere in esame il reclamo proposto; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 18/12/10 inflitta all’allenatore TAFURI Marco, disponendo, altresì, l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla A.S.D. OVADA CALCIO perché non versata.
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