COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 07 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MASSERANO BRUSNENGO 2000 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 della Delegazione Provinciale di Vercelli dell’11.11.2010 in riferimento alla gara TRONZANO – MASSERANO BRUSNENGO del 7.11.2010 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 07 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MASSERANO BRUSNENGO 2000 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 della Delegazione Provinciale di Vercelli dell’11.11.2010 in riferimento alla gara TRONZANO – MASSERANO BRUSNENGO del 7.11.2010 valida per il Campionato di Terza Categoria - Girone C Con il ricorso in oggetto la Società MASSERANO BRUSNENGO 2000 chiede l’annullamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai propri giocatori BLANCO Davide, DE DONATIS Andrea, FORNACIARI Francesco, LA MANTIA Daniele, MANZO Valentino e VAGO Gabriele (squalifica per quattro gare); alla società (75,00 euro di ammenda) ed ai dirigenti FERRARI Franco, SQUARTECCHIA Sergio e GIACCHETTO Paolo (inibizione sino al 6.12.2010). Preliminarmente va detto che il ricorso avverso le sanzioni inflitte alla società ed ai dirigenti è inammissibile perché avente ad oggetto sanzioni inferiori al minimo impugnabile. Relativamente alle altre sanzioni, il materiale istruttorio in atti, costituito da rapporto arbitrale e supplemento, non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S. L’unico punto da affrontare, infatti, è relativo all’entità della sanzione inflitta. D’altra parte le osservazioni difensive, tendenti a fornire una descrizione fattuale diversa, non meritano alcun pregio in quanto inidonee a superare quanto descritto nel rapporto arbitrale (in particolare nel suo supplemento). Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e proporzionata alla gravità del fatto contestato. Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo. Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva. I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto. Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso di specie si può ridurre la sanzione inflitta a ciascuno dei giocatori e ciò anche in osservanza del principio di equità ed omogeneità al fine di evitare incomprensibili sperequazioni rispetto a casi precedentemente trattati. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 21 del 11.11.2010 della Delegazione Provinciale di Vercelli, delibera di ridurre a tre gare la squalifica inflitta al giocatore a BLANCO Davide, DE DONATIS Andrea, FORNACIARI Francesco, LA MANTIA Daniele, MANZO Valentino e VAGO Gabriele. Conferma nel resto. Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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