COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.S.D. TROFARELLO avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 25.11.2010 della Delegazione Provinciale di Torino, in ordine alla gara TROFARELLO – CASTAGNOLE PANCALIERI disputata in data 20.11.2010, Campionato giovanissimi provinciali girone E.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.S.D. TROFARELLO avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 25.11.2010 della Delegazione Provinciale di Torino, in ordine alla gara TROFARELLO – CASTAGNOLE PANCALIERI disputata in data 20.11.2010, Campionato giovanissimi provinciali girone E. La società Trofarello nel suo ricorso, inviato tramite fax in data 25.11.10, si duole della decisione con la quale il Giudice Sportivo ha disposto la perdita della gara nei suoi confronti e chiede, nelle sue motivazioni, la ripetizione dell’incontro in questione per errore tecnico del direttore di gara. Il reclamo non può essere esaminato nel merito in quanto la Società ricorrente ha omesso di inviare copia dei motivi di contestazione alla controparte o comunque di allegare l’attestazione dell’invio al ricorso in oggetto come previsto dall’ art 46 comma 5 C.G.S. nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito. Per questi motivi, Commissione Disciplinare Territoriale, delibera : di dichiarare inammissibile il ricorso in oggetto; di disporre l’addebito alla ricorrente società A.S.D. TROFARELLO della tassa reclamo che non risulta versata.
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