COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società Sportiva A.S.D. SPORTING ROSTA avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al C.U. nr. 38 del 25/11/2010 nei confronti del tesserato Gherasimescu Catalin (gara LIBERTAS ANTIGNANO – SPORTING ROSTA del 20/11/2010, campionato di serie C 1 , CALCIO a 5)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società Sportiva A.S.D. SPORTING ROSTA avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al C.U. nr. 38 del 25/11/2010 nei confronti del tesserato Gherasimescu Catalin (gara LIBERTAS ANTIGNANO – SPORTING ROSTA del 20/11/2010, campionato di serie C 1 , CALCIO a 5) Con reclamo tempestivamente proposto la Società Sportiva A.S.D. SPORTING LISBONA ha impugnato la decisione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato, sig. Gherasimescu Catalin, squalificato fino al 30/11/2011 per condotta gravemente offensiva nei confronti degli arbitri. In particolare, il Gheraminescu, dopo essere stato espulso per un fallo di gioco, alla notifica del provvedimento offendeva gravemente gli arbitri ed inoltre, dalla tribuna, sputava verso uno di questi attingendolo ripetutamente alla testa e sulla divisa di gioco. A sostegno del reclamo la ricorrente lamenta l’eccessiva severità della sanzione disciplinare, specificando che il giocatore, pur responsabile degli insulti agli arbitri, non avrebbe però posto in essere la seconda parte della condotta sanzionata, in quanto il giocatore sarebbe stato portato immediatamente fuori dal terreno di gioco dal vicecapitano della squadra. Dall’esame degli atti di gara ed in particolare del supplemento di rapporto, la condotta del tesserato Gheraminescu emerge in modo inequivocabile nella sua piena e reiterata offensività e non lascia spazio ad alcuna possibilità di riduzione della sanzione inflitta dal Primo Giudice. Ciò considerato, la Commissione Disciplinare, CONFERMA la squalifica del calciatore Gheraminescu Catalin fino al 30/11/2011. Si addebita la tassa di reclamo che non risulta versata.
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