COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclami della A.S.D. EUROPA e della POL. AUDAX ORIONE avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Alessandria n. 23 del 18.11.2010, con i quali venivano comminate ad entrambe le Società la sanzione della perdita della gara e dell’ammenda di € 150,00 (gara Europa/Audax Orione del 14.11.2010, valida per il campionato di II categoria)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 16 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclami della A.S.D. EUROPA e della POL. AUDAX ORIONE avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Alessandria n. 23 del 18.11.2010, con i quali venivano comminate ad entrambe le Società la sanzione della perdita della gara e dell’ammenda di € 150,00 (gara Europa/Audax Orione del 14.11.2010, valida per il campionato di II categoria) Con due distinti ricorsi, le società A.S.D. EUROPA e AUDAX ORIONE impugnano le decisioni indicate in epigrafe, la prima richiedendo di poter rigiocare la gara sul presupposto del mancato triplice fischio da parte dell’arbitro, la seconda richiedendo la vittoria a tavolino sul presupposto dell’assenza di responsabilità dei propri tesserati in ordine alla mancata prosecuzione della gara. Questa Commissione, letti i reclami ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritenuto in primo luogo opportuno disporre la riunione degli stessi per economia di giudizio, trattandosi di sanzioni comminate alle due società in conseguenza di comportamenti tenuti dai rispettivi tesserati in relazione al medesimo episodio, esprime le seguenti considerazioni. Il supplemento di rapporto arbitrale riporta in modo inequivoco che la partita, sin dai primi istanti molto intensa e con i giocatori di entrambe le squadre molto nervosi, veniva interrotta al 45’ in quanto, a seguito dell’espulsione comminata a due giocatori per reciproche scorrettezze, scaturiva una rissa generale che coinvolgeva tutti i giocatori in campo. La rissa veniva apparentemente sedata ma nuovamente tutti i giocatori riprendevano ad azzuffarsi, a spingersi ed a gridare in diverse zone del terreno di gioco; pertanto il direttore di gara, che già in precedenza aveva richiamato i capitani delle due squadre minacciando di sospendere l’incontro, riteneva l’incontro non più gestibile e decideva di interromperlo. In tale situazione, pienamente legittima e condivisibile appare la decisione del giudice sportivo che ha comminato la sanzione della gara persa ad entrambe le società in ragione di quanto statuito dall’art. 17 comma 2 C.G.S., atteso che dal rapporto arbitrale emerge il coinvolgimento indistinto nei tafferugli dei giocatori di entrambe le società. Per quanto attiene all’entità della sanzione pecuniaria, pur ribadendo il coinvolgimento dei giocatori delle due società, ritiene codesta Commissione Disciplinare che, da una attenta lettura del rapporto arbitrale, l’apporto causale dei tesserati della AUDAX ORIONE agli incresciosi episodi verificatisi, considerato anche l’elenco dei giocatori sanzionati dal direttore di gara nel corso della partita, parrebbe di entità lievemente inferiore rispetto a quello dei tesserati della società EUROPA. Per tale ragione si ritiene equo disporre una lieve riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla società AUDAX ORIONE. Per tal Per tali motivi la Commissione Disciplinare RESPINGE Il reclamo della A.S.D. EUROPA, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata. In parziale accoglimento del reclamo della POL. AUDAX ORIONE, riduce ad € 100,00 l’ammenda alla stessa comminata dal giudice sportivo, confermando il resto; nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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