COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 23 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. BIESTA Gianni, Presidente ASD CALCIO CUORGNE’, del Sig. SCARLATA Sergio e della Società ASD CALCIO CUORGNE’ per rispondere, rispettivamente, il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 66 comma 2 NOIF, il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 10 comma 6 ultimo periodo, e la Società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 23 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. BIESTA Gianni, Presidente ASD
CALCIO CUORGNE’, del Sig. SCARLATA Sergio e della Società ASD CALCIO CUORGNE’
per rispondere, rispettivamente, il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in
relazione a quanto previsto dall’art. 66 comma 2 NOIF, il secondo della violazione di cui
all’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 10 comma 6 ultimo periodo, e la Società della violazione
di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.
Con atto del 5/10/2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione:
il Sig. BIESTA Gianni per avere, nella sua qualità di Presidente della ASD CALCIO
CUORGNE’, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, consentito a
soggetto non legittimato (Sig. SCARLATA Sergio) di accedere al recinto di giuoco e di
rappresentare la ASD CALCIO CUORGNE’ ad ogni effetto ed in gare ufficiali, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 66 comma 4 NOIF, essendo privo dei requisiti per svolgere tale
ruolo;
il Sig. SCARLATA Sergio per rispondere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 5
C.G.S., delle violazioni di cui agli art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 1 comma 6 ultimo
periodo, per aver schierato, in nome e nell’interesse della ASD CALCIO CUORGNE’, nelle
gare ASD Calcio Cuorgné/Quincitava – ctg Esordienti misti a 7 – del 27/03/2010 e ASD
Calcio Cuorgné/ACD Settimo – ctg Esordienti Misti a 7 – dell’11/04/2010, giocatori sotto
falso nome;
la Società ASD CALCIO CUORGNE’ per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed
oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente e
al Sig. SCARLATI.
Nella seduta del 03/12/2010, avanti a questa Commissione, sono comparsi l’avv. Mario
CARPENTERI in rappresentanza della Procura Federale, il Sig. SCARLATA Sergio e il Sig.
BIESTA Gianni in qualità di Presidente della Società ASD CALCIO CUORGNE’.
Preliminarmente il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità
di definire il procedimento disciplinare a norma dell’art. 23 C.G.S. (applicazione delle sanzioni su
richiesta delle parti).
Venivano pertanto concordate tra le parti le seguenti sanzioni: a carico del Sig. BIESTA mesi 4 di
inibizione, a carico del Sig. SCARLATA anni 1 e mesi 4 di inibizione, a carico della ASD CALCIO
CUORGNE’ € 667,00 di ammenda e penalizzazione di 1 punto in classifica.
Preso atto dell’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti ad escludere la
sussistenza della responsabilità dei soggetti in questione, considerata la congruità della sanzione
concordata, va deliberato l’accoglimento della richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
applica, a norma dell’art. 23 C.G.S., le seguenti sanzioni:
- a carico del Sig. BIESTA Gianni mesi 4 di inibizione;
- a carico del Sig. SCARLATA Sergio anni 1 e mesi 4 di inibizione;
- a carico della Società ASD CALCIO CUORGNE’ € 667,00 di ammenda e la penalizzazione
di 1 punto in classifica.
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