COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 23 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori CENA ENRICO e VIERIN ROBERTO, rispettivamente Presidenti, all’epoca dei fatti, delle società A.S. CASTELLAMONTE A.S.D e A.S.D. VALDIGNE CALCIO A 5 per rispondere ognuno dei Presidenti della violazione di cui all’art 1 C.G.S. in relazione agli artt. 32 commi 1 e 7 Regolamento LND come integrato dalle disposizioni del C.U. n.19 LND come richiamate al cap. A/17 lett. e), le Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 23 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori CENA ENRICO e VIERIN ROBERTO, rispettivamente Presidenti, all’epoca dei fatti, delle società A.S. CASTELLAMONTE A.S.D e A.S.D. VALDIGNE CALCIO A 5 per rispondere ognuno dei Presidenti della violazione di cui all’art 1 C.G.S. in relazione agli artt. 32 commi 1 e 7 Regolamento LND come integrato dalle disposizioni del C.U. n.19 LND come richiamate al cap. A/17 lett. e), le Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. Con atto del 19.10.2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i Presidenti sopra indicati per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per non aver ottemperato all’obbligo di partecipare con la propria squadra al Campionato Juniores calcio a 5 nella stagione sportiva 2009-2010. Le Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta in conseguenza della violazione ascritta ai propri Presidenti. Il presente procedimento trae origine dalla nota trasmessa dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta cui si allegava l’elenco delle Società iscritte al Campionato di Prima Categoria che avevano omesso di svolgere attività giovanile nella stagione 2009-2010. Nella seduta del 3.12.2010, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario CARPENTERI in rappresentanza della Procura Federale nonché entrambi i Presidenti deferiti. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Il sig. VIERIN ROBERTO concordava l’applicazione a proprio carico della sanzione dell’inibizione per giorni 20. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, enunciate numerose decisioni a conforto delle proprie conclusioni e chiedeva applicarsi a carico del sig. CENA Enrico la sanzione dell’inibizione per giorni venti e a carico di ognuna delle Società incolpate la sanzione dell’ammenda per € 2500,00. Il sig. CENA in nome proprio e della propria Società lamentava l’eccessiva gravità della sanzione prevista per la violazione ascritta, evidenziava che la squadra di calcio a 5 è di recente allestimento ed è difficile trovare giovani che decidano di dedicarsi a tale specialità mentre nel calcio a 11 la squadra giovanile è sempre stata allestita. Il sig. VIERIN in nome della VALDIGNE CALCIO A 5 ha sottolineato che l’anno scorso il passaggio di categoria ha impedito di allestire una squadra giovanile nel breve arco di tempo di un’estate ed ha confermato che per l’anno in corso le condizioni sono mutate e la società ha potuto ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto omologato l’accordo intervenuto nel corso della seduta tra la Procura Federale da una parte ed il Presidente deferito dall’altra. Per quanto attiene alle altre posizioni, la documentazione in atti costituisce piena prova del mancato esercizio di attività sportiva giovanile da parte di tutte le Società deferite. Ora, pur comprendendo che le giustificazioni addotte corrispondono a reali difficoltà incontrate nella gestione della società, l’ordinamento sportivo vigente non prevede casi o situazioni che, ove ne sia data dimostrazione, possano escludere l’applicazione della rigorosa sanzione prevista. Nel caso di specie, la Procura Federale ha chiesto applicarsi le sanzioni minime previste dalle norme per le violazioni ascritte e, pertanto, considerate le dichiarazioni rese in udienza dette richieste vanno integralmente accolte. P. Q. M La Commissione Disciplinare, a norma dell’art. 23 C.G.S: - applica al sig. VIERIN ROBERTO la sanzione dell’inibizione per giorni venti; dichiara responsabili delle violazioni ascritte il sig. CENA ed entrambe le Società incolpate e per l’effetto - infligge al sig. CENA ENRICO la sanzione dell’inibizione per giorni venti; - infligge a ciascuna delle società A.S. CASTELLAMONTE A.S.D e A.S.D. VALDIGNE CALCIO A 5 la sanzione dell’ammenda per € 2.500,00.
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