COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 23 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.D.F.C. SANFRE’ avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara SANFRE’ – GENOLA disputata il 24/11/10 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale – Girone A (C. U. n° 26 del 2/12/10 della Delegazione Provinciale di Cuneo)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 23 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla A.D.F.C. SANFRE’ avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in
riferimento alla gara SANFRE’ – GENOLA disputata il 24/11/10 nell’ambito del Campionato
Juniores Provinciale – Girone A (C. U. n° 26 del 2/12/10 della Delegazione Provinciale di
Cuneo)
Con il reclamo in oggetto, la A.D.F.C. SANFRE’ contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo,
riportate sul C.U. n° 26 del 2/12/10 della Delegazione Provinciale di Cuneo, e si duole
dell’eccessiva durata della squalifica per SEI gare inflitta al proprio giocatore CAUSEVIC Asif
chiedendone la riduzione.
Nel rapporto di gara l’arbitro riferisce che, durante lo svolgimento della gara SANFRE’ – GENOLA
del 24/11/10 del Campionato Juniores Comitato di Cuneo – Girone A, il giocatore del SANFRE’,
CAUSEVIC Asif, dopo che gli era stato fischiato un fallo contro, inveiva con ingiurie nei suoi
confronti aggredendolo con il gomito alto verso la nuca senza provocargli alcun dolore.
La Società reclamante nega che il proprio calciatore abbia colpito l’arbitro con il gomito, pur
ammettendo che il ragazzo abbia vivacemente protestato, in modo scorretto, per la decisione
assunta contro di lui.
La Commissione disciplinare territoriale,
ritenuto che le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto
arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello
svolgimento delle gare, non possono trovare pieno e completo accoglimento;
considerato, comunque, che da una attenta lettura del rapporto di gara si può rilevare che
l’arbitro non riferisce assolutamente di essere stato colpito alla nuca dal calciatore in
questione;
stabilito che la suddetta circostanza possa rendere parzialmente accoglibile il reclamo,
limitatamente alla congruità della sanzione adottata;
DELIBERA
di ridurre a QUATTRO giornate la squalifica inflitta al calciatore CAUSEVIC Asif, nulla disponendo
per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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