COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società REAL CUREGGIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 41 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 10 dicembre 2010 in riferimento alla gara ASD AYGREVILLE – REAL CUREGGIO del 28.11.2010 valida per il Campionato di Eccellenza – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società REAL CUREGGIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 41 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 10 dicembre 2010 in riferimento alla gara ASD AYGREVILLE – REAL CUREGGIO del 28.11.2010 valida per il Campionato di Eccellenza – Girone A Con il ricorso in oggetto la ricorrente chiede la riforma del provvedimento con il quale il G.S. ha respinto il ricorso in prima istanza volto ad ottenere la ripetizione della gara, lamentando errore tecnico da parte del direttore di gara. Il fatto è piuttosto chiaro: la ricorrente lamenta che al 49’ del secondo tempo della gara in questione (con l’Aygreville in vantaggio per 3-2), il direttore di gara espelleva il n.4 della Aygreville (Rignanese) prima della sua sostituzione e, quindi, tale giocatore non poteva essere successivamente sostituito dal n.15 (Borrello) e la società avversaria avrebbe dovuto riprendere il gioco in otto giocatori anziché in nove (due erano già stati espulsi). Il ricorso è infondato e va respinto. Non è dato comprendere, infatti, sulla base di quali elementi la ricorrente sostenga quanto sopra. Il rapporto del direttore di gara ed il suo supplemento, richiesto dal G.S. a chiarimento, sono oltremodo chiari e non lasciano spazi ad equivoci di sorta. Da essi emerge con assoluta certezza che il giocatore n.4 della soc. Aygreville è stato ammonito (per la seconda volta) e successivamente espulso dopo la sua sostituzione con il n. 15 e proprio a causa del suo attardarsi una volta sostituito. D’altra parte, non si vede come l’arbitro avrebbe potuto incorrere in un errore così marchiano: accedere alla tesi della ricorrente significherebbe riconoscere che il direttore di gara abbia ammonito e poi espulso il giocatore di cui avrebbe immediatamente dopo autorizzato la sostituzione! E ciò in assenza di qualsivoglia elemento probatorio. Chi reclama, infatti, si limita a contestare il contenuto del referto arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Né quanto detto può essere superato attraverso il confronto richiesto con la terna arbitrale in quanto trattasi di mezzo di di prova non ammissibile. Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo.
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