COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Polisportiva PRO COLLEGNO COLLEGNESE avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara BVS BASSA VALSUSA – PRO COLLEGNO COLLEGNESE disputata l’8/12/10 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria (C. U. n° 41 del 10/12/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Polisportiva PRO COLLEGNO COLLEGNESE avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara BVS BASSA VALSUSA – PRO COLLEGNO COLLEGNESE disputata l’8/12/10 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria (C. U. n° 41 del 10/12/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta) Con il reclamo in oggetto, spedito con raccomandata in data 16/12/10, la Polisportiva PRO COLLEGNO COLLEGNESE contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 41 del 10/12/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, e si duole dell’eccessiva durata della squalifica per CINQUE gare effettive inflitta al proprio giocatore BRANCA Stefano chiedendone la riduzione. Nel rapporto di gara l’arbitro riferisce che, durante lo svolgimento della gara BVS BASSA VALSUSA – PRO COLLEGNO COLLEGNESE dell’8/12/10 del Campionato di Prima Categoria, il giocatore della PRO COLLEGNO COLLEGNESE, BRANCA Stefano, veniva espulso per aver colpito volontariamente un avversario con una violenta gomitata al volto, mentre l’azione di gioco si svolgeva altrove. La Società reclamante precisa che, nel divincolarsi dalla trattenuta dell’avversario MAGGIO Francesco, involontariamente lo colpiva al volto con una mano (e non con una gomitata) procurandogli una piccola fuoriuscita di sangue, tant’è che lo stesso veniva medicato e subito rientrava in campo per proseguire la partita. A comprova di quanto asserito, la Società reclamante allega una dichiarazione, redatta su carta intestata del BVS BASSA VALSUSA e sottoscritta dal giocatore MAGGIO Francesco, con la quale lo stesso afferma che lo scontro con il calciatore BRANCA Stefano è avvenuto in modo fortuito e non volontario. La Commissione disciplinare territoriale, ritenuto che le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non possono trovare pieno e completo accoglimento; considerato, comunque, che, anziché a pura violenza gratuita, si possa attribuire ad una spropositata vigoria il gesto del giocatore BRANCA Stefano inteso a divincolarsi dalla trattenuta dell’avversario; stabilito che la suddetta circostanza possa rendere parzialmente accoglibile il reclamo, limitatamente alla congruità della sanzione adottata; DELIBERA di ridurre a DUE giornate la squalifica inflitta al calciatore BRANCA Stefano, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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