COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SAN PAOLO CENISIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 27 della Delegazione Provinciale di Torino del 9 dicembre 2010 in riferimento alla gara SAN PAOLO CENISIA – NEW POZZO del 28.11.2010 valida per il Campionato Giovanissimi – Seconda Fase
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società SAN PAOLO CENISIA avverso la decisione del Giudice
Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 27 della Delegazione Provinciale di
Torino del 9 dicembre 2010 in riferimento alla gara SAN PAOLO CENISIA – NEW
POZZO del 28.11.2010 valida per il Campionato Giovanissimi – Seconda Fase
Con il ricorso in oggetto la ricorrente chiede l’annullamento della sanzioni inflitte dal G.S. (perdita
della gara per 3-0, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di euro 25,00) e la ripetizione
della gara.
La ricorrente afferma di non essersi presentata in campo per la disputa della gara in questione per
cause di forza maggiore non dipendenti dalla propria volontà ovvero per le condizioni del tempo e
del campo di gara che rendevano impossibile la celebrazione della gara.
Occorre dire che la giornata del 28.11.2010 è stata caratterizzata da forti nevicate e che, in tale
giornata, sono state annullate molte altre gare come da C.U. n.25 del 2.12.2010 (D.P. Torino), ma
non quella in questione.
E’ pur vero che la ricorrente aveva inoltrato una precisa richiesta di differimento della gara alla
competente autorità sportiva (nel caso in esame la delegazione provinciale di Torino), ma non
avendo ricevuto alcuna risposta alla medesima le correva l’obbligo di presentarsi come il direttore
di gara e la società avversaria che, invece, l’hanno attesa invano.
Il maltempo non è per ciò solo causa di forza maggiore (che sarebbe scriminante ai sensi
dell’art.53 NOIF), tant’è che necessita di espresso riconoscimento quale valido motivo di
annullamento da parte delle autorità sportive
La circostanza lamentata dalla ricorrente che la Delegazione in questione non fosse disponibile per
la decisione in quanto assente non è argomento da porre alla attenzione della Commissione ed, in
ogni caso, non autorizzava la medesima a non presentarsi al campo, dove invece si trovavano il
direttore di gara e la società avversaria che, pur a conoscenza della richiesta di annullamento, non
avendo ricevuto alcuna comunicazione, si presentava regolarmente al campo di gara.
La mancata presentazione della ricorrente è stata, pertanto, correttamente sanzionata dal G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo.
Pone a carico della ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.
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