COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. CALCIO MONTALTESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 26 del 10.12.2010 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara ST CHRISTOPHE – CALCIO MONTALTESE disputata in data 5.12.2010, Campionato Giovanissimi Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. CALCIO MONTALTESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 26 del 10.12.2010 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara ST CHRISTOPHE – CALCIO MONTALTESE disputata in data 5.12.2010, Campionato Giovanissimi Girone A Con ricorso inviato in data 16.12.2010 la Società CALCIO MONTALTESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore DANNA Matteo e ne chiede la revoca o riduzione. La società ricorrente sostiene che il proprio giocatore, per evitare un intervento irruento di un avversario, gli avrebbe semplicemente appoggiato il gomito tra la spalla ed il collo. Gli effetti del gesto sarebbero stati amplificati dalle urla dell’avversario che, per tutta risposta, spintonava il giocatore squalificato facendolo cadere a terra. Nel reclamo viene altresì lamentata una sorta di stato confusionale dell’arbitro per alcune contraddittorie decisioni avvenute nel corso della gara. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo impeccabile il preciso rapporto del direttore di gara che descrive la condotta del DANNA che, in seguito ad un diverbio intercorso con un avversario, lo colpiva con un violento schiaffo al volto procurandogli una ferita. La sanzione applicata dal primo Giudice appare congrua alla gravità del fatto ed alla giovane età dell’autore della condotta. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società CALCIO MONTALTESE dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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