COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società U.S.D. ALPIGNANO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 45 del 20.1.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara BORGOSESIA – ALPIGNANO fissata per il giorno 15.11.2010, Campionato Giovanissimi Regionale Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 3 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società U.S.D. ALPIGNANO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 45 del 20.1.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara BORGOSESIA – ALPIGNANO fissata per il giorno 15.11.2010, Campionato Giovanissimi Regionale Girone C Con ricorso inviato in data 28.1.2011 la Società ALPIGNANO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società medesima le sanzioni della perdita della gara e della penalizzazione di un punto in classifica e chiede che venga disposta la ripetizione della gara. La società ricorrente, che non si era presentata in campo nel giorno stabilito, lamenta la discrasia riscontrata tra il comunicato ufficiale ove era riportata la delibera del Consiglio Direttivo relativa ai recuperi gare in cui l’incontro indicato in oggetto veniva calendarizzato per il 16.1.2011 e l’allegato al medesimo comunicato ove si indicava la relativa data nel 15.1.2011. Si sostiene che, in presenza di siffatta divergenza, o si accorda il privilegio alla delibera o si deve riprogrammare il tutto. Copia del reclamo è stata inviata alla controparte che non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. In ossequio a prassi consolidata presso questo Comitato, il comunicato ufficiale recante la delibera relativa alla calendarizzazione dei recuperi decisa dal Consiglio Direttivo, riporta la data della domenica per indicare il fine-settimana di svolgimento dell’incontro, demandando al foglio allegato l’indicazione precisa della data, dell’orario e della sede di gara. La medesima discrasia fatta rilevare dalla società ricorrente è stata rilevata per almeno altre due gare che, pure, hanno avuto regolare svolgimento. D’altro canto, anche nel ricorso si ammette di aver consultato l’allegato “senza portare attenzione al giorno” Trattasi di lieve negligenza pagata molto duramente a termini di regolamento cui, tuttavia, non può essere operata alcuna deroga se non a prezzo del moltiplicarsi di fraintendimenti ed abusi. Sarebbe, forse, auspicabile una maggior enfatizzazione dell’obbligo di consultare l’allegato e del significato meramente indicativo della data riportata nella delibera. La sanzione inflitta dal primo Giudice è contenuta nei minimi previsti dal regolamento e, pertanto, merita anch’essa piena conferma Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società U.S.D. ALPIGNANO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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