COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ASD SAN PIETRO VAL LEMINA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 27 della Delegazione di Pinerolo del 13.1.2011 in riferimento alla gara ASD SAN PIETRO VAL LEMINA – USD BEINASCO CALCIO del 19.12.2010 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone M

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ASD SAN PIETRO VAL LEMINA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 27 della Delegazione di Pinerolo del 13.1.2011 in riferimento alla gara ASD SAN PIETRO VAL LEMINA – USD BEINASCO CALCIO del 19.12.2010 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone M Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore Fabio BUCCINO (squalifica sino al 31.12.2013). Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale, non consente di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S. L’unico punto da affrontare, infatti, è relativo all’entità della sanzione inflitta. D’altra parte le osservazioni difensive, tendenti a fornire una descrizione fattuale diversa, non meritano alcun pregio in quanto inidonee a superare quanto descritto nel rapporto arbitrale. Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e proporzionata alla gravità del fatto contestato. Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo. Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva. I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto. Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso di specie, pur essendo particolarmente grave il fatto in esame (pugno al volto ad un avversario), si può ridurre la sanzione inflitta a Fabio BUCCINO e ciò anche in osservanza del principio di equità ed omogeneità al fine di evitare incomprensibili sperequazioni rispetto a casi precedentemente trattati, P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 27 del 131.1.2011 della Delegazione di Pinerolo, delibera di ridurre al 31.12.2011 la squalifica inflitta al giocatore Fabio Buccino Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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