COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. VOLUNTAS SUNA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 32 del 27.1.2011 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola, in relazione alla gara VOLUNTAS SUNA – VALGRANDE CAMBIASCA disputata in data 23.1.2011, Campionato II Categoria Girone A.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 17 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della società A.S.D. VOLUNTAS SUNA avverso decisione del Giudice Sportivo
inclusa in C.U. n. 32 del 27.1.2011 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola, in
relazione alla gara VOLUNTAS SUNA – VALGRANDE CAMBIASCA disputata in data
23.1.2011, Campionato II Categoria Girone A.
Con ricorso inviato in data 2.2.2011 la Società VOLUNTAS SUNA si duole del provvedimento con
cui il Giudice Sportivo ha sanzionato l’allenatore sig. CAPOTOSTI Edoardo con la squalifica fino al
31.3.2011 e ne chiede la revoca o la riduzione.
La società ricorrente sostiene che il proprio tesserato si è limitato a tentare di dividere due giocatori
che si stavano azzuffando al termine della gara ma senza colpire nessuno. L’arbitro, inoltre, non
poteva vedere l’accaduto e si è limitato a riportare quanto riferito dall’guardalinee di parte.
Nella seduta in data 11.2.2011 avanti a questa Commissione, il dirigente sig. MASCIOCCHI, in
rappresentanza della VOLUNTAS SUNA, ribadiva quanto affermato, precisando che il proprio
allenatore ha involontariamente urtato il giocatore avversario nel corso dell’assembramento
verificatosi al termine della gara.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il referto arbitrale descrive in modo sufficientemente preciso la condotta del sig.
CAPOTOSTI che, nel corso di una mischia verificatasi al termine della gara, colpiva con una
ginocchiata il basso schiena di un giocatore avversario senza procurare alcun danno fisico al
malcapitato. Successivamente, all’interno degli spogliatoi, l’allenatore inveiva a voce alta contro i
dirigenti avversari.
Nel delineato contesto, a prescindere dalle reali intenzioni del CAPOTOSTI, appare evidente che
l’animosità ed il rancore ravvisabili nel comportamento dell’allenatore inducono ad interpretare in
senso non particolarmente benevolo il gesto compiuto ai danni del giocatore avversario.
Tuttavia, considerata la modesta gravità della condotta descritta, l’entità della sanzione può essere
contenuta rispetto a quanto stabilito nel giudizio di primo grado.
La durata della squalifica, viene, pertanto, rideterminata fino a tutto il 28.2.2011.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo,
RIDUCE
l’entità della squalifica inflitta al sig. CAPOTOSTI Edoardo, rideterminandone la durata fino al
28.2.2011.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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