COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società U.S.D. BANCHETTE avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 49 del 27.01.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara DON BOSCO ALESSANDRIA – U.S.D. BANCHETTE disputata in data 22.01.2011, Torneo Regionale Cadetti

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società U.S.D. BANCHETTE avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 49 del 27.01.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara DON BOSCO ALESSANDRIA – U.S.D. BANCHETTE disputata in data 22.01.2011, Torneo Regionale Cadetti Con ricorso inviato in data 02.02.2011 la Società U.S.D. BANCHETTE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al proprio allenatore, sig. Massimo CORNA, la sanzione della squalifica fino al 31.03.2011, per aver rivolto minacce e gravi offese nei confronti dell’arbitro e per aver tentato, al termine della gara, di colpirlo con uno schiaffo, non riuscendovi perché trattenuto dall’allenatore della società ospitante. La società ricorrente, pur riconoscendo come “irriguardoso” il comportamento verbale tenuto dal proprio allenatore nei confronti del direttore di gara, contesta che il sig. CORNA abbia posto in essere minacce di natura fisica, colpendo l’arbitro con uno schiaffo o in qualsiasi altro modo; pertanto, lamenta l’eccessività della sanzione comminata e ne chiede la riduzione. Il ricorso – pur avendo suscitato l’apprezzamento di questa Commissione, nella parte in cui la società dichiara di disapprovare il comportamento del proprio tesserato e rivolge le proprie scuse ufficiali al direttore di gara - è infondato e non merita accoglimento. Si ritiene, infatti, che la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado sia equa e meritevole di conferma, in relazione sia alla condotta tenuta dal sig. CORNA (per il contenuto della quale fa fede il rapporto arbitrale, ai sensi dell’art. 35 CGS), sia alla giurisprudenza costante di questa Commissione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società U.S.D. BANCHETTE, dichiarando la medesima tenuta al versamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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