COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società DOGLIANI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 49 della Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 27.1.2011 in riferimento alla gara DOGLIANI – GEM BUSCA del 23.01.2011 valida per il Campionato di Prima Categoria – Girone G

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società DOGLIANI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 49 della Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 27.1.2011 in riferimento alla gara DOGLIANI – GEM BUSCA del 23.01.2011 valida per il Campionato di Prima Categoria – Girone G Con il ricorso in oggetto la Società DOGLIANI censura la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio DEMARIA Giovanni (squalifica per quattro gare), chiedendone l’annullamento ovvero la riduzione. Il ricorso è infondato e va respinto. La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.31 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso. Pone a carico della società DOGLIANI la tassa di reclamo pari ad euro 130,00 che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it