COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. AURORACALCIO AVVERSO LE DELIBERAZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRO MOLARE – AURORACALCIO DISPUTATA IL 6/03/2011 NELL’AMBITO DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE H (C. U. N° 57 DEL 10/03/11 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 24 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. AURORACALCIO AVVERSO LE DELIBERAZIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRO MOLARE – AURORACALCIO
DISPUTATA IL 6/03/2011 NELL’AMBITO DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA –
GIRONE H (C. U. N° 57 DEL 10/03/11 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA)
Con il tempestivo reclamo in oggetto, la A.S.D. AURORACALCIO contesta le decisioni assunte dal
Giudice Sportivo a seguito dei fatti occorsi durante lo svolgimento della gara PRO MOLARE –
AURORACALCIO, disputata il 6/03/11 nell’ambito del Girone H del Campionato di Prima
Categoria, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti lacunosa e non
veritiera e chiede che venga ridotta la squalifica per CINQUE gare effettive inflitta al proprio
giocatore DI TULLIO Andrea, pubblicata sul C.U. N° 57 del 10/03/11 del Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta.
Il Direttore di gara, nel suo rapporto, riferisce che, al termine della partita, il giocatore DI TULLIO
Andrea colpiva con una testata al volto un giocatore avversario, procurandogli una lesione al setto
nasale che richiedeva l’intervento dei sanitari di un’ambulanza. Asserisce, inoltre, che negli
spogliatoi si era creata una tale tensione fra le due squadre da indurlo a richiedere l’intervento dei
carabinieri.
La Società reclamante attribuisce la responsabilità dell’accaduto al giocatore della PRO MOLARE,
BARISONE Matteo, il quale, al termine della gara, ha continuato a schernire il DI TULLIO, facendo
nascere un acceso diverbio sfociato in una vera e propria aggressione nei confronti del DI TULLIO
medesimo. Quest’ultimo si chiudeva a riccio in posizione di difesa per contrastare l’aggressione e,
quindi, nell’impatto conseguente l’aggressore subiva le conseguenze peggiori.
Tale assunto, oltre ad apparire frutto di una ricostruzione oltremodo fantasiosa, non trova alcun
riscontro nel rapporto dell’arbitro, che, si rammenta, costituisce fonte privilegiata di prova per i fatti
occorsi durante lo svolgimento delle gare.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle
motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla A.S.D. AURORACALCIO, perché non versata e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica per CINQUE gare effettive inflitta al giocatore DI TULLIO Andrea.
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