COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN LUIGI CAMBIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 39 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO – DEL 03/03/2011 IN RELAZIONE ALLA GARA FRANCESCO MARINO – SAN LUIGI CAMBIANO DEL 28/02/11, 3^ CATEGORIA – GIRONE F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN LUIGI CAMBIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 39 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEL 03/03/2011 IN RELAZIONE ALLA GARA FRANCESCO MARINO – SAN LUIGI CAMBIANO DEL 28/02/11, 3^ CATEGORIA – GIRONE F Con il gravame in oggetto la ricorrente ha chiesto l’annullamento della sanzione pecuniaria di Euro 25,00 comminatale dal Giudice Sportivo per aver partecipato, i propri tesserati e sostenitori, ad una rissa a fine gara. Preliminarmente la Commissione Disciplinare rileva come il ricorso sia inammissibile per due ordini di motivi. In primo luogo il provvedimento disciplinare non è impugnabile ai sensi dell’art. 41 comma 3 lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che la sanzione comminata non supera l’importo di Euro 50.00. Inoltre, il ricorso è privo di sottoscrizione ed in quanto tale non ha alcuna validità. Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve dichiararsi preliminarmente INAMMISSIBILE restando del tutto preclusa qualsivoglia indagine nel merito dell’impugnazione. Si addebita alla ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.
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