COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. RONCHI AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INCLUSA IN C.U. N. 39 DEL 3.3.2011 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAN SEBASTIANO – RONCHI DISPUTATA IN DATA 27.2.2011, CAMPIONATO DI SECONDA CATGORIA GIRONE O

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. RONCHI AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INCLUSA IN C.U. N. 39 DEL 3.3.2011 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAN SEBASTIANO - RONCHI DISPUTATA IN DATA 27.2.2011, CAMPIONATO DI SECONDA CATGORIA GIRONE O Con ricorso inviato in data 5.4.2011 la Società RONCHI si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo, oltre ad infliggere alla società la sanzione della perdita della gara (parte non impugnata) ha sanzionato con la squalifica per sei gare il giocatore PEANO Roberto, con la squalifica per quattro gare i giocatori DUTTO Davide, GIUBERGIA Ivan, MACARIO MAURO, VALENTI Michele e ne chiede la revoca o la riduzione. La società ricorrente, giustifica l’atteggiamento aggressivo e rissoso dei propri giocatori con la concessione, nei minuti di recupero e sul risultato di parità, di un gol alla squadra avversaria viziato da un netto fallo di mano, ammette le vivaci proteste del capitano PEANO Roberto, la spinta inflitta all’arbitro dal portiere DUTTO Davide e l’accerchiamento del direttore di gara da parte di alcuni calciatori. Nega la partecipazione del GIUBERGIA, in quanto sostituito in precedenza e già sotto la doccia al momento dei fatti. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, effettivamente, il rapporto arbitrale è assai generico nell’attribuzione delle responsabilità limitandosi a riferire di un inseguimento fino alla zona centrale del campo ad opera dei calciatori del RONCHI e del successivo accerchiamento con spintoni violenti e proteste accompagnate da insulti e minacce. La situazione descritta era tale da non consentire al direttore di gara di assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori nominativamente elencati. Ora, pur condividendo la decisione di sospendere la gara e comprendendo lo stato di agitazione emotiva cagionato all’arbitro dai calciatori del RONCHI, non appare corretto colpire indiscriminatamente nel mucchio applicando a tutti le medesime sanzioni. In altre parole, l’onesto ricorso in esame ben può essere utilizzato, laddove non trovi smentita, ad integrazione del rapporto del direttore di gara per una più precisa attribuzione di responsabilità. Innanzi tutto deve essere revocata la sanzione a carico del n. 8 GIUBERGIA Ivan figurando il medesimo tra i giocatori sostituiti e non risultando, dal referto stesso, l’ingresso in campo di persona non partecipante alla gara. Viene, viceversa confermata la squalifica per quattro gare al DUTTO per avere spintonato, ingiuriato e minacciato l’arbitro. Pare altresì equo operare una riduzione delle restanti sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado nei seguenti termini: squalifica per quattro gare al PEANO Roberto, capitano, per aver fomentato la rissosa protesta ed aver ingiuriato e minacciato l’arbitro; squalifica per due gare a MACARIO Mauro e VALENTI Michele per aver alimentato le proteste, accerchiando l’arbitro, minacciandolo ed insultandolo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, REVOCA la sanzione della squalifica inflitta a GIUBERGIA Ivan RIDUCE l’entità della squalifica inflitta al giocatore PEANO Roberto, rideterminandone la durata in quattro turni di gara; al giocatore MACARIO Mauro, rideterminandone la durata in due turni di gara; al giocatore VALENTI Michele, rideterminandone la durata in due turni di gara. Conferma nel resto. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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