COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. CASERIO FRANCESCO, PRESIDENTE APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE E DELLA SOCIETÀ APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE PER RISPONDERE, RISPETTIVAMENTE, IL PRIMO DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 38 COMMA 1 NOIF, 40 COMMA 3 REGOLAMENTO LND E DAL C.U. N. 1 LND S.S. 2009/2010, LA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 24 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. CASERIO
FRANCESCO, PRESIDENTE APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE E DELLA SOCIETÀ APD
PRO COLLEGNO COLLEGNESE PER RISPONDERE, RISPETTIVAMENTE, IL PRIMO DELLA
VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO
DAGLI ARTT. 38 COMMA 1 NOIF, 40 COMMA 3 REGOLAMENTO LND E DAL C.U. N. 1 LND
S.S. 2009/2010, LA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART.
4 COMMA 1 C.G.S.
Con atto del 01/02/2011 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione:
il Sig. CASERIO Francesco per avere, nella sua qualità di Presidente della APD PRO
COLLEGNO COLLEGNESE, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità
sportiva, affidato la conduzione tecnica della prima squadra ad allenatore non tesserato per
la propria Società e per aver omesso il deposito presso il C.R. Piemonte Valle d’Aosta della
dichiarazione di gratuità del rapporto intercorso con l’allenatore sig. Roberto D’Alberto;
la Società APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE per rispondere a titolo di responsabilità
diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.
Nella seduta del 18/03/2011, avanti a questa Commissione, sono comparsi l’avv. Mario
CARPENTERI in rappresentanza della Procura Federale, ed il Sig. CASERIO Francesco, in
proprio ed in qualità di Presidente della Società APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE.
Preliminarmente il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità
di definire il procedimento disciplinare a norma dell’art. 23 C.G.S. (applicazione delle sanzioni su
richiesta delle parti).
Venivano pertanto concordate tra le parti le seguenti sanzioni: a carico del Sig. CASERIO mesi 2
di inibizione e a carico della APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE € 534,00 di ammenda.
Preso atto dell’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti ad escludere la
sussistenza della responsabilità dei soggetti in questione, considerata la congruità della sanzione
concordata, va deliberato l’accoglimento della richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
applica, a norma dell’art. 23 C.G.S., le seguenti sanzioni:
- a carico del Sig. CASERIO Francesco mesi 2 di inibizione;
- a carico della Società APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE € 534,00 di ammenda.
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