COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. CASERIO FRANCESCO, PRESIDENTE APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE E DELLA SOCIETÀ APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE PER RISPONDERE, RISPETTIVAMENTE, IL PRIMO DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 38 COMMA 1 NOIF, 40 COMMA 3 REGOLAMENTO LND E DAL C.U. N. 1 LND S.S. 2009/2010, LA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL SIG. CASERIO FRANCESCO, PRESIDENTE APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE E DELLA SOCIETÀ APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE PER RISPONDERE, RISPETTIVAMENTE, IL PRIMO DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 38 COMMA 1 NOIF, 40 COMMA 3 REGOLAMENTO LND E DAL C.U. N. 1 LND S.S. 2009/2010, LA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. Con atto del 01/02/2011 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione: il Sig. CASERIO Francesco per avere, nella sua qualità di Presidente della APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, affidato la conduzione tecnica della prima squadra ad allenatore non tesserato per la propria Società e per aver omesso il deposito presso il C.R. Piemonte Valle d’Aosta della dichiarazione di gratuità del rapporto intercorso con l’allenatore sig. Roberto D’Alberto; la Società APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. Nella seduta del 18/03/2011, avanti a questa Commissione, sono comparsi l’avv. Mario CARPENTERI in rappresentanza della Procura Federale, ed il Sig. CASERIO Francesco, in proprio ed in qualità di Presidente della Società APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE. Preliminarmente il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’art. 23 C.G.S. (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Venivano pertanto concordate tra le parti le seguenti sanzioni: a carico del Sig. CASERIO mesi 2 di inibizione e a carico della APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE € 534,00 di ammenda. Preso atto dell’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità dei soggetti in questione, considerata la congruità della sanzione concordata, va deliberato l’accoglimento della richiesta delle parti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare applica, a norma dell’art. 23 C.G.S., le seguenti sanzioni: - a carico del Sig. CASERIO Francesco mesi 2 di inibizione; - a carico della Società APD PRO COLLEGNO COLLEGNESE € 534,00 di ammenda.
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