COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 07 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A. D. POL. VIANNEY avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 24.03.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla gara POL. VIANNEY – BVS del 20.03.2011, Campionato Prima Categoria Girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 07 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A. D. POL. VIANNEY avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 24.03.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla gara POL. VIANNEY – BVS del 20.03.2011, Campionato Prima Categoria Girone E La Società VIANNEY con il reclamo trasmesso tramite raccomandata in data 30.03.2011 si duole della inibizione sino al 23 Aprile 2011 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio dirigente LO SCIUTO Antonino in riferimento alla gara in oggetto. Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’ art. 45 comma 3 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva. che fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente esecutivi contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”. Pertanto la Commissione Disciplinare delibera: di dichiarare inammissibile il proposto ricorso; di disporre l’addebito alla società A. D. POL. VIANNEY della relativa tassa reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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