COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 07 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL NAPOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE 40 DEL 10/03/2011 RELATIVO ALLA GARA REAL NAPOLI – BARRACUDA del 2/03/2011 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE I

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 07 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL NAPOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE 40 DEL 10/03/2011 RELATIVO ALLA GARA REAL NAPOLI – BARRACUDA del 2/03/2011 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE I Con il ricorso in oggetto la Società REAL NAPOLI contesta la eccessività della sanzione inflitta al proprio giocatore CUSENZA Salvatore (squalifica per 4 gare). Effettivamente la sanzione appare eccessiva rispetto alla reale gravità del fatto contestato al CUSENZA. Tra l’altro la ricorrente non contesta quanto avvenuto, ma sottolinea che l’intenzione del CUSENZA non era quella di danneggiare il direttore di gara, ma di ottenere spiegazioni dal medesimo in ordine alla sua ultima decisione. Pur stigmatizzando il gesto del giocatore perché troppo deciso, questa Commissione ritiene più equa una sanzione ridotta rispetto a quella comminata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di ridurre a 3 gare le giornate di squalifica.
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