COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 07 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.D. SANFRE’ AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INCLUSA IN C.U. N. 43 DEL 24.3.2011 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO, IN RELAZIONE ALLA GARA SANFRE’ – SPORTROERO DISPUTATA IN DATA 19.3.2011, CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, GIRONE A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 07 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.D. SANFRE’ AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INCLUSA IN C.U. N. 43 DEL 24.3.2011 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO, IN RELAZIONE ALLA GARA SANFRE’ - SPORTROERO DISPUTATA IN DATA 19.3.2011, CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, GIRONE A Con ricorso inviato in data 25.3.2011 la Società SANFRE’ si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il giocatore IERANO Marco e ne chiede la riduzione. La società ricorrente sostiene che il proprio tesserato non ha mai “additato” l’arbitro come si riporta nel provvedimento impugnato. Alla scena avrebbero assistito testimoni disponibili a confermare. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il referto arbitrale è puntuale e preciso nel riportare la condotta del giocatore che veniva espulso in quanto, seduto in panchina protestava tirando un pugno sul vetro della stessa. Alla notifica del provvedimento si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso tanto da essere trascinato via dai propri dirigenti. Non pago, attendeva l’arbitro all’uscita del campo, al termine della gara, per chiedere nuovamente spiegazioni circa l’espulsione appoggiando il proprio dito sul torace del medesimo senza procurare dolore. Considerato l’accaduto, la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado appare equa in ragione della manifestata incapacità ad adeguarsi alle decisioni arbitrali ed all’insistita ricerca di scontro verbale e fisico Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società SANFRE’ dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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