COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 07 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD BORGARO TORINESE 1965 AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 58 DEL 17/03/2011 DEL COMITATO PROVINCIALE DI TORINO IN RELAZIONE ALLA GARA OMEGNA 1906 – BORGARO ‘65 DEL 06/03/2011, CAMPIONATO ALLIEVI REG. ‘94

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 07 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD BORGARO TORINESE 1965 AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 58 DEL 17/03/2011 DEL COMITATO PROVINCIALE DI TORINO IN RELAZIONE ALLA GARA OMEGNA 1906 – BORGARO ‘65 DEL 06/03/2011, CAMPIONATO ALLIEVI REG. ‘94 Con ricorso tempestivamente proposto la A.S.D. BORGARO TORINESE 1965 si duole dell’eccessiva severità dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati e della Società stessa. In particolare, con il reclamo in oggetto la ricorrente richiede: - l’annullamento della squalifica del calciatore PERGIABOSCO Domenico, ovvero la riduzione della stessa; - la riduzione della squalifica del calciatore BARBOTTO Luca; - la riduzione della squalifica dell’allenatore CARERE Michele; - l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione pecuniaria di euro 150,00 inflitta alla Società. I motivi addotti a sostegno del reclamo hanno prevalentemente evidenziato le omissioni e le contraddizioni della ricostruzione dei fatti offerta dal direttore di gara all’esito dell’incontro, sottolineando come l’iniziale referto ed il successivo supplemento di rapporto non convergano su punti asseritamente decisivi. Ne consegue, sempre a dire della ricorrente, una incertezza sul reale svolgimento dei fatti, tale da non poter suffragare provvedimenti di squalifica di tale importanza e gravità. Giova preliminarmente ricordare come nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisca piena prova e non possa essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto appare sufficientemente chiaro e preciso nel descrivere i momenti di tensione verificatisi al termine dell’incontro, ulteriormente precisati e circostanziati nel supplemento di rapporto successivamente redatto. Con riferimento alle critiche di contraddittorietà tra il primo referto ed il successivo supplemento, questa Commissione osserva come in realtà i due atti ufficiali paiano soprattutto completarsi, con il secondo che arriva ad individuare nominativamente i tesserati responsabili delle condotte già descritte nel rapporto arbitrale subito dopo la gara. Pertanto, non di contraddizioni si tratterebbe, ma semplicemente di una più accurata ricostruzione dei fatti effettuata a posteriori, senza la concitazione del post partita. Evidenziata preliminarmente la totale attendibilità degli atti ufficiali di gara e venendo all’esame delle singole posizioni, la Commissione Disciplinare osserva come i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo meritino piena conferma attesa l’offensività delle condotte poste in essere dai tesserati nei confronti del direttore di gara. Parimenti conferma merita la sanzione pecuniaria inflitta alla ricorrente. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, D E L I B E R A di respingere il reclamo presentato dalla Società ASD BORGARO TORINESE 1965, disponendo l’addebito della relativa tassa di reclamo che non risulta versata.
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