COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GSC. D. VILLANOVETTA AVVERSO LE DELIBERAZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VILLANOVETTA – COSTIGLIOLESE DISPUTATA IL 20/03/11 NELL’AMBITO DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE O. (C.U. N° 44 DEL 31/03/11 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GSC. D. VILLANOVETTA AVVERSO LE DELIBERAZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VILLANOVETTA – COSTIGLIOLESE DISPUTATA IL 20/03/11 NELL’AMBITO DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE O. (C.U. N° 44 DEL 31/03/11 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO) La società GSC. D. VILLANOVETTA ha proposto reclamo avverso i provvedimenti del Giudice sportivo, relativamente alla gara del Girone O del Campionato di Seconda Categoria VILLANOVETTA – COSTIGLIOLESE disputata il 20/03/11, contenuti nel C.U. N° 44 del 31/03/11 della Delegazione Provinciale di Cuneo. La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato, preliminarmente, che il reclamo tende ad ottenere la vittoria d’ufficio della gara in questione e che, quindi, vertendo su circostanze che potrebbero modificare il risultato della gara, copia dello stesso si sarebbe dovuto inviare alla controparte, come da espressa previsione normativa dell’art. 46 n° 5 del C.G.S.; constatato che al ricorso non è stata allegata la prova del suddetto avvenuto adempimento; osservato che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito, DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa reclamo che non risulta versata dalla società GSC. D. VILLANOVETTA, CONFERMA la decisione del Giudice sportivo di mandare a ripetere la gara suddetta, sospesa dall’arbitro al 24° del secondo tempo.
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