COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.C. SALUZZO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 65 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 21.04.2011 in riferimento alla gara LA SORGENTE – SALUZZO del 17.04.2011 valida per il Campionato Giovanissimi Regionali – Girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.C. SALUZZO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 65 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 21.04.2011 in riferimento alla gara LA SORGENTE - SALUZZO del 17.04.2011 valida per il Campionato Giovanissimi Regionali – Girone E Con il ricorso in oggetto la Società SALUZZO chiede l’annullamento del provvedimento del G.S. con il quale il medesimo, in applicazione dell’art. 53/2 delle NOIF, sanzionava la ricorrente con la perdita della gara (La Sorgente – Saluzzo 3–0), la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 130,00. Il G.S. ha disposto in tal modo, ritenendo che la mancata presentazione del Saluzzo alla gara in questione equivalesse a rinuncia e pertanto sanzionabile ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F. La ricorrente ha spiegato nel suo ricorso e poi in sede di audizione all’udienza del 29 aprile 2011 che, invero, non era sua intenzione non presentarsi ovvero rinunciare alla gara, ma che ciò era avvenuto in quanto si riteneva autorizzata dal C.U. n.61 del Comitato Regionale del 7.4.2011. Pag. del 39 Comunicato n. 70 In tale Comunicato si legge: “le gare relative al Campionato Allievi e Giovanissimi Regionali in programma domenica 17 aprile 2011 nelle quali risultano coinvolte le Società i cui atleti sono convocati nelle rispettive rappresentative regionali possono essere anticipate a mercoledì 13 aprile p.v. su accordo delle due consorelle o – in caso di mancato accordo – verranno posticipate d’ufficio a mercoledì 27 aprile 2011. Le gare del girone F del Campionato Regionale Giovanissimi di domenica 17 aprile 2011 potranno essere anticipate a mercoledì 13 aprile 2011 in quanto in data 27 aprile 2011 è previsto un turno di campionato”. La ricorrente ha quindi inteso il tenore della suddetta disposizione come un rinvio d’ufficio al 27 aprile 2011 di tutte le gare fissate al 17 aprile 2011 alle quali partecipavano società con giocatori convocati in rappresentativa, salvo diverso accordo per anticipare la gara al 13 aprile. In realtà, il Comunicato diceva una cosa ben diversa ovvero che veniva data facoltà alle società con giocatori in rappresentativa di anticipare la gara del 17 al 13 previo accordo con la società avversaria, ma se tale accordo non si fosse raggiunto, fermo restando l’interesse della prima a non giocare il 17 senza tutti i suoi effettivi, per non pregiudicarla, la gara doveva intendersi rinviata al 27 (ed, infatti, così è stato compreso da tutte le altre consorelle della ricorrente). In sintesi, per avvalersi di quanto stabilito nel Comunicato in questione occorreva manifestare la volontà di non giocare il 17, contattare la consorella per l’anticipo ovvero il rinvio e comunicare l’esito dell’accordo al Comitato per l’eventuale rinvio d’ufficio al 27. Nulla di tutto ciò è stato fatto dalla società ricorrente che, pertanto, merita di essere sanzionata non però ai sensi dell’art. 53 NOIF, ma soltanto ai sensi dell’art. 17 C.G.S. La Commissione ritiene infatti che, nel caso di specie, la mancata presentazione non equivalga a rinuncia a partecipare alla gara (art. 53 NOIF), ma integri condotta che ne ha impedito il regolare svolgimento (art. 17 CGS) sanzionabile unicamente con la perdita della gara. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 65 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta del 17.4.2011, delibera di annullare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda di euro 103,00 infilitte alla società A.C. SALUZZO CALCIO Conferma nel resto. Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata
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