COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla U.S.D. MONTANARO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara MONTANARO – AGLIE’ disputata il 10/04/11 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone C. (C.U. N° 63 del 14/04/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’ Aosta).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla U.S.D. MONTANARO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo
in riferimento alla gara MONTANARO – AGLIE’ disputata il 10/04/11 nell’ambito del
Campionato di Prima Categoria – Girone C. (C.U. N° 63 del 14/04/11 del Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’ Aosta).
Con rituale e tempestivo reclamo, la U.S.D. MONTANARO contesta le decisioni assunte dal
Giudice sportivo in base al rapporto arbitrale relativo alla gara MONTANARO – AGLIE’, disputata
il 10/04/11 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria - Girone C, contenute nel C.U. N° 63 del
14/04/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta.
La Società ricorrente sostiene che le decisioni assunte sono basate su una ricostruzione dei fatti
descritta in modo impreciso e non veritiero dal direttore di gara e chiede che vengano ridotte le
squalifiche inflitte ai propri tesserati, in particolare ai giocatori SCHINA Loris e CELESTRA Andrea,
perché totalmente estranei ai fatti.
L’U.S.D. MONTANARO genericamente condanna i comportamenti tenuti dai propri tesserati, ma
precisa che non si sono verificati eccessi tali da compromettere l’incolumità delle persone, tanto
che non c’è stata alcuna necessità di ricorrere a cure mediche, né vi sono state segnalazioni di
infortuni.
La Commissione disciplinare territoriale,
esaminato attentamente il puntuale e circostanziato supplemento di rapporto del direttore
di gara, il quale, pur nella confusione venutasi a creare, riusciva ad individuare tutti gli
autori degli atti violenti commessi nelle persone di BELLETTO Mirko, CELESTRA Andrea,
SCHINA Loris, VIGNA Emanuele, CORSO Marco e BELLETTO Luca, tutti giocatori del
MONTANARO, oltre a segnalare il comportamento gravemente scorretto dell’allenatore
della stessa società, Sig. BELLANTUONO Vito, che al termine della gara accedeva allo
spogliatoio arbitrale insolentendo il direttore di gara per aver deciso di sospendere la
partita;
ritenuto che appare congrua la sanzione adottata dal Giudice sportivo nei confronti dei
summenzionati giocatori, per la natura violenta dei comportamenti che hanno determinato
l’anticipata fine della gara;
DELIBERA
1. di respingere il reclamo proposto;
2. di confermare le squalifiche per QUATTRO gare effettive inflitte ai calciatori
BELLETTO Mirko, CELESTRA Andrea, SCHINA Loris e VIGNA Emanuele, quella
per TRE gare effettive inflitta al calciatore CORSO Marco e quella per DUE gare
effettive comminata al calciatore BELLETTO Luca;
3. di disporre l’incameramento della tassa di reclamo, che non risulta versata dalla
U.S.D. MONTANARO all’atto della proposizione del reclamo.
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