COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. RONZONESE CASALE ‘90 avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara RONZONESE CASALE – DON BOSCO disputata il 27/03/11 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone O. (C. U. n° 44 del 7/04/11 della Delegazione Provinciale di Alessandria).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. RONZONESE CASALE ‘90 avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara RONZONESE CASALE – DON BOSCO disputata il 27/03/11 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone O. (C. U. n° 44 del 7/04/11 della Delegazione Provinciale di Alessandria). Con rituale e tempestivo reclamo, spedito con raccomandata il 14/04/11, la A.S.D. RONZONESE CASALE ‘90 contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 44 del 7/04/11 della Delegazione Provinciale di Alessandria, e si duole dell’eccessiva durata della squalifica fino al 30/09/11 inflitta al proprio giocatore BARBERIO Paolo, chiedendone la riduzione. Il direttore di gara nel suo rapporto riferisce che, durante lo svolgimento della gara RONZONESE CASALE – DON BOSCO del 27/03/11 del Girone O del Campionato di Terza Categoria, il giocatore della RONZONESE, BARBERIO Paolo, a seguito della espulsione, avvenuta al 31° del secondo tempo per comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro, inveiva contro lo stesso con fare minaccioso e, prima di allontanarsi, lo spintonava con forza alla spalla sinistra. La Società reclamante ammette gli insulti e le imprecazioni, ma nega la circostanza che, da parte del giocatore, sia stato messo in atto alcun atteggiamento minaccioso, né tanto meno che abbia spintonato con forza l’arbitro. La Commissione disciplinare territoriale, ritenuto che le contestazioni avanzate dalla società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non possono trovare pieno e completo accoglimento; Pag. del 41 Comunicato n. 70 considerato, comunque, che, anziché a pura violenza gratuita, si possa attribuire ad un eccesso di nervosismo il gesto del giocatore, che, comunque, non ha provocato alcun danno di natura fisica al direttore di gara; stabilito che la suddetta circostanza possa rendere parzialmente accoglibile il reclamo, limitatamente alla congruità della sanzione adottata; DELIBERA di ridurre il periodo di squalifica inflitto al calciatore BARBERIO Paolo, fissando il termine al 31/07/11, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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