COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’ Unione Sportiva PISCINESE – RIVA avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al C.U. nr. 40 del 07/04/2011 nei confronti del tesserato Salusso Luca (Gara Piscinese Riva – Calcio Cumiana del 20/11/10, campionato giovanissimi).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo dell’ Unione Sportiva PISCINESE - RIVA avverso il provvedimento adottato dal
Giudice Sportivo di cui al C.U. nr. 40 del 07/04/2011 nei confronti del tesserato Salusso Luca
(Gara Piscinese Riva – Calcio Cumiana del 20/11/10, campionato giovanissimi).
Con reclamo tempestivamente proposto la U.S.D. Piscinese Riva ha impugnato la decisione
adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato, sig. Salusso Luca, squalificato fino
al 30/06/2011, evidenziando come il provvedimento disciplinare avesse attinto il giocatore
sbagliato. Secondo la ricorrente, infatti, il responsabile della condotta violenta nei confronti di un
avversario sarebbe il giocatore Pintori Luca e non, appunto, il Salusso.
Quanto sostenuto dalla ricorrente trova pieno riscontro nella dichiarazione scritta che il direttore di
gara ha inviato in data 11/04/11 alla Federazione, ove si afferma che l’espulsione attribuita al n. 7
Salusso Luca era in realtà da riferirsi al n. 4 Pintori Luca e che si era trattato di un mero errore
materiale commesso al momento della compilazione del referto di fine gara.
Preso atto di quanto dichiarato dal direttore di gara, la Commissione Disciplinare dispone
l’annullamento del provvedimento di squalifica adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del
tesserato Salusso Luca.
Dispone, altresì, la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo affinché adotti i provvedimenti di
competenza nei confronti del giocatore Pintori Luca.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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