COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società Sportiva FENUSMA 2008 avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 48 del 13/04/2011 – Delegazione provinciale di Aosta – Gara Fenusma 2008 – Bollendo del 10/04/2011 – Campionato II Categoria.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società Sportiva FENUSMA 2008 avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 48 del 13/04/2011 – Delegazione provinciale di Aosta – Gara Fenusma 2008 – Bollendo del 10/04/2011 – Campionato II Categoria. Con reclamo tempestivamente proposto la Società FENUSMA 2008 ha impugnato i provvedimenti del Giudice Sportivo adottati sia nei confronti dei tesserati, sia verso la Società stessa. Con riferimento alla posizione dei tesserati il Giudice Sportivo ha inflitto cinque giornate di squalifica al giocatore Umlil Karim e due giornate al giocatore Collin Daniel. Alla Società è stata comminata l’ammenda di euro 300,00. La ricorrente lamenta l’eccessiva severità delle sanzioni, richiedendone una congrua riduzione. In primo luogo deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso in ordine alla squalifica del giocatore Collin Daniel, atteso che la sanzione non ha superato le due giornate e, quindi, non è impugnabile ai sensi dell’art. 41 del Codice di Giustizia Sportiva. Con riferimento alla posizione del giocatore Umlil Karim, l’esame del referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, non pare lasciar spazio a possibilità di riduzione della squalifica, avendo il tesserato offeso reiteratamente l’arbitro, sia durante l’incontro, sia successivamente allorquando pretendeva di accedere allo spogliatoio del direttore di gara. La decisione del Giudice Sportivo merita, pertanto, piena conferma. In relazione, infine, alla sanzione pecuniaria di euro 300,00 inflitta alla Società, si ritiene congruo ridurla ad euro 200,00. Ciò considerato, la Commissione Disciplinare, C O N F E R M A le squalifiche dei calciatori Collin Daniel e Umlil Karim; R I D U C E ad euro 200,00 di ammenda la sanzione a carico della Società Fenusma 2008. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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